LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.88/TB del 11/5/2005 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE MATTEO CACIAGLI (PISA CALCIO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.75/TB DEL 28/4/2005 GARA PISA-SANGIOVANNESE DEL 23 APRILE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.88/TB del 11/5/2005
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO CALCIATORE MATTEO CACIAGLI (PISA CALCIO S.P.A.)
AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.75/TB DEL
28/4/2005 GARA PISA-SANGIOVANNESE DEL 23 APRILE 2005).
Avverso il provvedimento indicato in epigrafe ha proposto reclamo il
calciatore Matteo Caciagli (Pisa Calcio S.p.a.) il quale lamentando l'eccessiva
afflittività della sanzione ne richiede la riduzione.
Sostiene il ricorrente che essendo diffidato ha cercato l’ammonizione al
fine di giungere alla fase finale del Campionato “D. Berretti” libero da sanzioni
e per questo si è rivolto al proprio compagno di squadra invitandolo “ad
allontanarsi e poiché lo stesso non capiva, ho rivolto a lui una frase
amichevole che ascoltata da altri, può essere risultata offensiva”.
La Commissione letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene il
gravame non accoglibile.
Infatti, nella descrizione dei fatti risultante dagli atti ufficiali, prova di
fede privilegiata, si evince che il Caciagli, dopo una decisione tecnica del
direttore di gara si metteva davanti al pallone in modo da impedire la ripresa
del gioco e pur essendo più volte richiamato dall’arbitro non raccoglieva
l’invito e si rivolgeva allo stesso dicendo “e ora ammonisci cretino, vieni
ammonisci imbecille”.
Considerato quindi il tenore palesemente offensivo delle espressioni
rivolte dal Caciagli al direttore di gara, l’appellata decisione merita integrale
conferma, apparendo immune da vizi sotto il profilo sia del fondamento della
incolpazione, sia della congruità della sanzione irrogata.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Matteo Caciagli (Pisa Calcio S.p.a.).
La tassa va addebitata.
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