LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.90/C del 10/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO ALLENATORE STEFANO DI CHIARA (A.C. LEGNANO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.70/C DEL 26/10/2004 GARA LEGNANO-CARPENEDOLO DEL 24 OTTOBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.90/C del 10/11/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO ALLENATORE STEFANO DI CHIARA (A.C. LEGNANO S.R.L.)
AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.70/C DEL
26/10/2004 GARA LEGNANO-CARPENEDOLO DEL 24 OTTOBRE 2004).
Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ha presentato reclamo
l’allenatore Stefano Di Chiara (A.C. Legnano S.r.l.) sostenendo di non aver
proferito le offese e di non aver tenuto il comportamento ascrittogli.
All’odierna riunione non è presente il ricorrente.
Osserva la Commissione che dal rapporto dell’arbitro emergono
chiaramente e le frasi offensive pronunciate nei confronti del direttore di gara,
ad alta voce, e reiterate dopo il provvedimento di allontanamento.
Quanto è riportato nel rapporto di gara, notoriamente fonte di prova
privilegiata, è contraddetto e non smentito dalle asserzioni difensive del
ricorrente.
Le offese pronunciate, la qualifica del tesserato (allenatore) e il ripetersi delle
offese dopo il provvedimento dell’arbitro, vanno equamente sanzionate.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
di respingere il reclamo dell’allenatore Stefano di Chiara (A.C. Legnano).
La tassa va addebitata.
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