LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 9/C del 25 agosto 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. SASSUOLO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICHE CALCIATORI CASARANO CRISTIAN FINO A TUTTO IL 31/1/2005, TACCOGNA GIUSEPPE FINO A TUTTO IL 15/9/2004 E ROSSI GIAN LORIS FINO A TUTTO IL 15/11/2004 (C.U. N.336/C DEL 5/7/2004 GARA TORNEO GIOVANILE, CITTA’ DI ANZOLA SASSUOLO-CASTEL SAN PIETRO T. DEL 13/5/2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 9/C del 25 agosto 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. SASSUOLO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICHE CALCIATORI CASARANO CRISTIAN FINO A TUTTO IL 31/1/2005, TACCOGNA GIUSEPPE FINO A TUTTO IL 15/9/2004 E ROSSI GIAN LORIS FINO A TUTTO IL 15/11/2004 (C.U. N.336/C DEL 5/7/2004 GARA TORNEO GIOVANILE, CITTA’ DI ANZOLA SASSUOLO-CASTEL SAN PIETRO T. DEL 13/5/2004). Deliberando in merito alla gara Sassuolo-Castel San PietroT., disputata il 13.5.2004 per il Torneo indicato in oggetto, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Sassuolo Calcio l’ammenda di 150,00 euro per la indebita presenza nel recinto di gioco di persone non autorizzate, alcune delle quali ai termine della partita hanno rivolto all’arbitro frasi ingiuriose e intimidatorie; ha irrogato poi la squalifica per quattro turni al massaggiatore della stessa società Fabrizio Corsi per comportamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara e per ripetute frasi offensive all’indirizzo del medesimo al termine dell’incontro, nonché la squalifica sino a tutto il 30.9.2004 al calciatore Marco Costi con l’addebito di aver contestato in modo offensivo una decisione tecnica ritenuta errata, assumendo nei confronti del direttore di gara un atteggiamento intimidatorio. Con la medesima delibera, il Giudice Sportivo ha inflitto ai tre calciatori Christian Casarano, Gian Loris Rossi e Giuseppe Taccogna le seguenti sanzioni disciplinari: 1) Squalifica sino a tutto il 31.1.2005 al calciatore Casarano perché ha applaudito in maniera irriguardosa il direttore di gara, rivolgendogli frasi offensive, spingendolo con le mani sul petto alla notifica del provvedimento di espulsione, strappandogli di mano il cartellino, sino a causargli una modesta escoriazione ad un dito, e reiterando infine espressioni ingiuriose intimidatorie, mentre viene allontanato con forza dai compagni, 2) Squalifica sino a tutto il 15.11.2004 al calciatore Rossi perché al termine della gara ha scagliato con violenza il pallone contro l’arbitro, colpendolo alle gambe, dicendogli “ben ti sta” e indirizzandogli poi espressioni offensive e minacciose; 3) Squalifica sino a tutto il 15.9.2004 al calciatore Taccogna perché, durante la fase di rientro negli spogliatoi ai termine detta gara, ha avvicinato l’arbitro e gli ha rivolto frasi offensive alzando minacciosamente il pugno e mordendoselo poi significativamente. Avverso le squalifiche a tempo irrogate ai calciatori Casarano, Rossi e Taccogna ha proposto reclamo il presidente del Sassuolo Calcio al fine di ottenere una riduzione delle squalifiche ritenute eccessive. Premesso in generale che i tre calciatori sanzionati avrebbero sempre tenuto un comportamento esemplare, sia in campo che in privato, ha sostenuto, quanto a Casarano, che lo stesso non avrebbe spinto l’arbitro, limitandosi al gesto antiregolamentare di strappargli dalle mani il cartellino, escludendo quanto al Rossi che lo stesso nel calciare con stizza la palla abbia colpito l’arbitro e escludendo, infine, che il Taccogna abbia minacciato e tentato di aggredire l’arbitro, sostenendo che lo stesso si sarebbe limitato ad urlare in occasione della richiesta di spiegazioni rivolta al direttore di gara. All’esito dell’odierna riunione si ritiene che gli atti ufficiali smentiscano la contraria interessata versione della parte reclamante. In particolare, quanto al Casarano emerge che lo stesso ha effettivamente tenuto il comportamento dettagliatamente descritto dal primo giudice per quel che attiene sia la spinta con le mani e il gesto di strappare dalle mani dell’arbitro il cartellino, gesto che ha provocato una piccola escoriazione all’indice della mano destra del direttore di gara, sia per quel che concerne le frasi ingiuriose e minacciose pronunciate. Quanto al Rossi, dal referto di gara emerge che l’arbitro, contrariamente all’assunto della reclamante, é stato effettivamente attinto alle gambe dal pallone ed é stato ripetutamente ingiuriato e minacciato. Quanto al Taccogna, dal referto di gara risultano provati sia l’atteggiamento fisico intimidatorio particolarmente significativo, sia le espressioni verbali ingiuriose. Ciò premesso, resta da determinare la posizione dei tre tesserati per quanto attiene alla sanzione. Considerati analiticamente gli individuali comportamenti dei tre calciatori, pare alla Commissione che le squalifica a tempo irrogate agli stessi dal primo giudice non eccedano i limiti di una equa sanzione, per cui si impone la conferma di tutte le squalifiche irrogate dal Giudice Sportivo con l’addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla società U.S. Sassuolo S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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