LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.100/TB del 03/04/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUIGI LUCCHESE (C.U. N.90/TB DEL 19/4/2006 GARA GIUGLIANO-FROSINONE DEL 15 APRILE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.100/TB del 03/04/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUIGI LUCCHESE (C.U. N.90/TB
DEL 19/4/2006 GARA GIUGLIANO-FROSINONE DEL 15 APRILE 2006).
Nel corso della gara Giugliano-Frosinone del Campionato “Berretti “
disputatasi a Giugliano il 18/4/2006 il calciatore del “Frosinone” Lucchese
Luigi veniva espulso dall’arbitro perché, al minuto 11 del secondo tempo di
gioco, colpiva un avversario a gioco fermo. Il Giudice Sportivo infliggeva così
al Lucchese la squalifica per due giornate effettive (C.U. n.90/Tb del
19/4/2006).
Avverso tale decisione ricorre la società Frosinone Calcio esponendo
che il Lucchese aveva soltanto spintonato, a gioco in movimento, un
calciatore avversario a seguito di un persistente comportamento
ostruzionistico e chiedendo la riduzione deIla squalifica a una sola giornata.
Osserva la Commissione che alla stregua del referto arbitrale e del
supplemento di referto pervenuto il 28/4/2006 deve ritenersi certo che il
Lucchese ebbe a colpire al volto con violenza con entrambe le mani un
calciatore avversario e senza un precedente comportamento ostruzionistico
del calciatore colpito.
Il ricorso va pertanto respinto, equa ed adeguata essendo la sanzione della
squalifica per due giornate comminata dal giudice sportivo di prime cure.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
respingere il reclamo della società Frosinone Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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