LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.102/C del 9/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MICHELE MENOLASCINA (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA NAPOLIMANFREDONIA DEL 16 OTTOBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.102/C del 9/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MICHELE
MENOLASCINA (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA NAPOLIMANFREDONIA
DEL 16 OTTOBRE 2005).
Riferisce l’arbitro della gara Napoli-Manfredonia di avere espulso il
calciatore Michele Menolascina (S.S. Manfredonia Calcio S.r.l.) perché, al 15°
del secondo tempo dopo la segnatura di una rete da parte della squadra
avversaria, gli si faceva incontro con fare minaccioso e, apostrofato con la
frase “ma che fai?”, gli dava una leggera spinta sul petto con tutte e due le
mani senza provocare dolore. Per questa infrazione disciplinare il Giudice
sportivo ha squalificato per tre gare effettive il calciatore Menolascina.
Per ottenere una riduzione alla sanzione, ha proposto reclamo la
società sostenendo l’eccessività della stessa in quanto il calciatore non
avrebbe fatto assunto atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, ma
semplicemente tentato di attirare l’attenzione dello stesso sulle sue proteste
che appaiono espresse in modo del tutto civile.
Osserva la Commissione che il fatto puntualmente descritto dall’arbitro
nel proprio rapporto è sostanzialmente confermato dalla reclamante pur
avendo essa tentato di minimizzarne la portata; circa la qualificazione
dell’atteggiamento assunto dal calciatore la stessa non può che essere
rimessa alla valutazione personale dell’arbitro che ha chiaramente definito lo
stesso apertamente “minaccioso”.
Pertanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è perfettamente
commisurata alla gravità dell’infrazione disciplinare addebitata all’incolpato.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Manfredonia Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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