LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.102/C del 9/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ROK STRAUS (C.U. N.85/C DEL 25/10/2005 GARA RIETI-VIGOR LAMEZIA DEL 23 OTTOBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.102/C del 9/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE ROK STRAUS (C.U. N.85/C DEL
25/10/2005 GARA RIETI-VIGOR LAMEZIA DEL 23 OTTOBRE 2005).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società
F.C. Rieti S.r.l. richiedendo la riduzione della sanzione.
Tale richiesta viene motivata con la circostanza che il fatto contestato
sarebbe avvenuto all’interno di un contesto di gioco attivo, nonché provocato
dal comportamento ostruzionistico dell’avversario; in ogni caso l’episodio non
avrebbe avuto connotazioni di particolare violenza.
All’odierna riunione nessuno è intervenuto in rappresentanza della
ricorrente.
Ritiene la Commissione che il ricorso non sia meritevole di
accoglimento.
Da un attento esame degli atti ufficiali, muniti di fede privilegiata,
emerge una chiara e dettagliata descrizione degli eventi in oggetto, nonché la
“gratuità” (tale qualificata dal direttore di gara nel suo referto) del gesto del
calciatore Rok Straus che colpiva con un pugno da tergo l’avversario
facendolo cadere.
In base alle precedenti valutazione la sanzione inflitta dal Giudice
Sportivo appare equa e proporzionata ai fatti contestati.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società F.C. Rieti S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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