LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.103/C del 9/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SIMONE SIMERI, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ NAPOLI, E DELLA SOCIETA’ NAPOLI SOCCER S.P.A. -.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.103/C del 9/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI SIMONE SIMERI, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ NAPOLI, E
DELLA SOCIETA’ NAPOLI SOCCER S.P.A. -.
Su deferimento del Procuratore Federale è stata contestata:
- al calciatore Simone Simeri (Napoli Soccer S.p.a.) la violazione dell’art. 1
comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per non essere comparso davanti
ai collaboratori dell’Ufficio Indagini convocato per l’audizione del 28 febbraio
2005;
- alla società Napoli Soccer S.p.a., per responsabilità oggettiva, la violazione
di cui all’art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito
contestato al proprio tesserato.
Con memoria inoltrata nei termini il calciatore assistito dai propri
genitori ha giustificato il proprio comportamento con l’impossibilità di
rispondere alle convocazioni:
- nel primo caso in quanto influenzato e non potendo alcun familiare
recapitare la certificazione medica;
- nel secondo caso, non trovando la disponibilità di alcun familiare per il
necessario accompagnamento.
In conclusione si precisa che non era assolutamente intenzione del
calciatore Simone Simeri di sottrarsi alla convocazione dell’Ufficio Indagini,
ribadendo la sua disponibilità a collaborare con l’ufficio stesso.
Anche la società Napoli Soccer S.p.a. ha fatto pervenire nei termini
controdeduzioni affermando di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione
circa l’esistenza dell’indagini in oggetto; precisando ulteriormente che
all’epoca dei fatti la società Napoli Soccer S.p.a. non era ancora affiliata e
tantomeno costituita.
All’odierna riunione è intervenuto il rappresentante della Procura
Federale, avv. Federico Bagattini, che ha concluso richiedendo, affermata la
responsabilità dei soggetti deferiti, l’applicazione della sanzione
dell’ammonizione per il calciatore, considerata la minore età dello stesso, e
dell’ammenda di 500,00 euro per la società.
Dopo attenta valutazione degli atti del procedimento la Commissione
ritiene comprovata la responsabilità dei soggetti deferiti.
Per quanto riguarda la posizione del calciatore Simone Simeri la
violazione del dovere di collaborazione, proprio di ogni tesserato, è
comprovata ed incontestabile, anche se in considerazione della minore età
dello stesso non può non considerarsi come circostanza attenuante la sua
limitata autonomia di movimento e di autogestione, verificata la indisponibilità
dei genitori per i motivi evidenziati nella memoria difensiva.
Per quanto riguarda la posizione della società Napoli Soccer S.p.a. non
appaiono plausibili i motivi addotti nelle controdeduzioni, trattandosi di mera
responsabilità oggettiva del tutto conseguente l’affermazione di responsabilità
del proprio tesserato.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere al calciatore Simone Simeri la sanzione dell’ammonizione ed alla
società Napoli Soccer S.p.a. la sanzione dell’ammenda di 500,00 euro.
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