LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.110/C del 16/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FEDERICO ZACCANTI (C.U. N.85/C DEL 25/10/2005 GARA NOVARA-PAVIA DEL 23 OTTOBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.110/C del 16/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FEDERICO ZACCANTI (C.U. N.85/C DEL 25/10/2005 GARA NOVARA-PAVIA DEL 23 OTTOBRE 2005). Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Federico Zaccanti la squalifica per tre giornate di gara, con l’imputazione di avere - nel corso della gara disputatasi il 23/10/2005 fra essa reclamante, nella circostanza società ospitante, ed il Pavia - “mentre l’azione si svolgeva in altra parte del campo colpiva con intenzioni lesive un avversario con un violento calcio alle gambe”, la società Novara Calcio S.p.a. afferma di ritenere troppo punitivo il provvedimento impugnato, atteso che l’atto compiuto dal proprio tesserato “pur riprovevole e doverosamente sanzionabile” è stato peraltro commesso per reazione ad un “pestone” volontariamente infertogli. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ritiene di non potere accogliere il gravame. A tale determinazione la Commissione è pervenuta essendo dell’avviso che, contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante, il comportamento tenuto nella dedotta circostanza dal Zaccanti nei confronti di un avversario, quale risulta dalla puntuale descrizione dei fatti resa dall’arbitro nel referto di referto di gara, sia stato dal Primo Giudice correttamente apprezzato anche in punto di adeguatezza della sanzione, né potendo assumere valenza di circostanza atta ad attenuare la responsabilità dell’incolpato l’avere questi eventualmente agito in reazione ad un torto subito. Di guisa che l’impugnato provvedimento merita integrale conferma, risultando immune da vizi logici di sorta. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Novara Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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