LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.110/C del 16/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.71/C DELL’ 11/10/2005 GARA SALERNITANA-GENOA DEL 9 OTTOBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.110/C del 16/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.71/C DELL’ 11/10/2005 GARA SALERNITANA-GENOA DEL 9 OTTOBRE 2005). La società Salernitana Calcio S.p.a. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo, in riferimento alla gara contro il Genoa del 9/10/2005, ha irrogato la sanzione dell’ammenda di 3.000,00 euro per esposizione di striscioni offensivi e lancio di petardi e bottigliette di plastica in campo. La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in considerazione del fatto che sul terreno di gioco sarebbe stata lanciata una sola bottiglietta mezza piena, i petardi ed i fumogeni non avrebbero causato conseguenza alcuna a persone o cose che gli striscioni non sarebbero offensivi. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia assolutamente proporzionata ed equa in relazione ai fatti oggetto del provvedimento disciplinare, leggendosi in particolare nel rapporto del commissario di campo di lancio dagli spalti di bottiglie di acqua di non piccole dimensioni (mezzo litro), una delle quali è giunta fino al centro dell’area di rigore ove si trovava il portiere della squadra avversaria; a tanto si aggiunga che gli striscioni riportanti la scritta: “Genoa Napoli fogne d’Italia”, e quello “Napoli+Genoa= m… a” esposti durante la gara, hanno un indubbio contenuto offensivo, che travalica il limite del normale “sfottò” sportivo e che, come tale, non è tollerabile sui campi di gioco. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Salernitana Calcio 1919 S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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