LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.110/C del 16/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.71/C DELL’ 11/10/2005 GARA SALERNITANA-GENOA DEL 9 OTTOBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.110/C del 16/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO
AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.71/C DELL’ 11/10/2005 GARA
SALERNITANA-GENOA DEL 9 OTTOBRE 2005).
La società Salernitana Calcio S.p.a. impugna la decisione con cui il
Giudice Sportivo, in riferimento alla gara contro il Genoa del 9/10/2005, ha
irrogato la sanzione dell’ammenda di 3.000,00 euro per esposizione di
striscioni offensivi e lancio di petardi e bottigliette di plastica in campo.
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente afflittiva in considerazione del fatto che sul terreno di gioco
sarebbe stata lanciata una sola bottiglietta mezza piena, i petardi ed i
fumogeni non avrebbero causato conseguenza alcuna a persone o cose che
gli striscioni non sarebbero offensivi.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene che la
sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia assolutamente proporzionata ed
equa in relazione ai fatti oggetto del provvedimento disciplinare, leggendosi in
particolare nel rapporto del commissario di campo di lancio dagli spalti di
bottiglie di acqua di non piccole dimensioni (mezzo litro), una delle quali è
giunta fino al centro dell’area di rigore ove si trovava il portiere della squadra
avversaria; a tanto si aggiunga che gli striscioni riportanti la scritta: “Genoa
Napoli fogne d’Italia”, e quello “Napoli+Genoa= m… a” esposti durante la gara,
hanno un indubbio contenuto offensivo, che travalica il limite del normale
“sfottò” sportivo e che, come tale, non è tollerabile sui campi di gioco.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Salernitana Calcio 1919 S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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