LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.110/C del 16/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.000,00 EURO E SQUALIFICHE FINO AL 15/12/2005 DIRIGENTE ANTONIO FARIELLO E MASSAGGIATORE MICHELE CASO (C.U. N.85/C DEL 25/10/2005 GARA FORLI’-CAVESE DEL 23 OTTOBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.110/C del 16/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.000,00 EURO E SQUALIFICHE FINO AL 15/12/2005 DIRIGENTE ANTONIO FARIELLO E MASSAGGIATORE MICHELE CASO (C.U. N.85/C DEL 25/10/2005 GARA FORLI’-CAVESE DEL 23 OTTOBRE 2005). La società S.S. Cavese 1919 S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo, in riferimento alla gara contro il Forlì del 23/10/2005, le ha irrogato la sanzione dell’ammenda di 1.000,00 euro per indebita presenza, durante la gara, di due persone non autorizzate; al termine della gara un addetto della reclamante avrebbe offeso l’arbitro, introducendosi addirittura nello spogliatoio del direttore di gara. Impugna altresì le decisioni con cui il Giudice Sportivo, sempre in relazione alla stessa gara, ha squalificato, sino a tutto il 15/12/2005, Michele Caso, (espulso per aver afferrato per i capelli un giocatore avversario, minacciandolo ripetutamente, dopo aver lasciato la panchina) e Antonio Fariello (dirigente della squadra che, al termine della gara, avrebbe platealmente insultato l’arbitro, minacciandolo pesantemente). La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, a) in ordine alla ammenda di 1.000,00 euro, ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia assolutamente proporzionata ed equa in relazione ai fatti oggetto del provvedimento disciplinare, leggendosi nel rapporto arbitrale che “a fine gara davanti al mio spogliatoio c’era una persona non identificata vestita con la divisa della Cavese”, che lo insultava pesantemente e che entrava addirittura nel suo spogliatoio. Orbene il contenuto delle invettive è indubbiamente altamente offensivo e travalica indubitabilmente la soglia di tollerabilità; come tale merita di essere sanzionato nei termini in cui ha già provveduto il Giudice Sportivo; b) in ordine alla sanzione irrogata a carico di Michele Caso, il referto arbitrale recita testualmente che l’incolpato: “si avvicinava con fare minaccioso verso un giocatore locale, lo prendeva con violenza per i capelli e lo insultava” pesantemente, minacciandolo anche di morte. Pertanto la ricostruzione della vicenda effettuata da parte reclamante, che afferma che il Caso si sarebbe alzato per fornire borracce d’acqua ai tesserati, non appare credibile, dovendosi dare giustamente piena valenza probatoria al referto arbitrale, che risulta del resto assai preciso e circostanziato. Conseguentemente appare corretta la misura sanzionatoria irrogata dal Giudice Sportivo; c) in ordine alla sanzione irrogata a carico di Antonio Fariello, il referto arbitrale parla espressamente di minacce di morte e di gravi insulti a carico del direttore di gara, proferiti dal Fariello. Anche in questo caso la ricostruzione della vicenda effettuata da parte reclamante, che afferma e sostiene che l’arbitro, a causa di un capannello di giocatori, non avrebbe potuto individuare il soggetto che lo aveva insultato e minacciato, non appare credibile, dovendosi dare giustamente piena valenza probatoria al referto arbitrale, che risulta del resto assai preciso e circostanziato. Conseguentemente appare corretta la misura sanzionatoria irrogata dal Giudice Sportivo. Si noti, infine, che le condotte comportamentali poste in essere dal Caso e dal Fariello devono essere ritenute ancora più gravi proprio perché attuate da dirigenti ed accompagnatori della società, quindi da soggetti che dovrebbero fungere da esempio e tenere un comportamento sportivamente irreprensibile. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Cavese 1919 S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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