LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.110/C del 16/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SALVATORE GALIZIA (C.U. N.93/C DEL 2/11/2005 GARA NOCERINA-REAL MARCIANISE DEL 31 OTTOBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.110/C del 16/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SALVATORE GALIZIA
(C.U. N.93/C DEL 2/11/2005 GARA NOCERINA-REAL MARCIANISE DEL 31
OTTOBRE 2005).
Con rituale reclamo la società Real Marcianise ha impugnato la
delibera con la quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Salvatore
Galizia la squalifica per tre giornate di gara, perché dopo la conclusione della
gara Nocerina – Real Marcianise del 31 ottobre 2005 colpiva con una testata
al volto un avversario.
La società si duole dell’entità della sanzione inflitta, da ritenersi – a suo
dire – sperequata rispetto all’addebito contestato dal Primo Giudice, e
conseguentemente ne chiede la riduzione a due sole giornate. A conforto del
sopra espresso convincimento e della conseguente richiesta la reclamante
invoca quanto dall’arbitro precisato nel referto di gara sulla reale portata
dell’episodio e richiami di giurisprudenza su fatti analoghi.
Osserva la Commissione che la ricostruzione dell’episodio fatta dalla
reclamante non conflitta con le risultanze dei documenti ufficiali, atteso che
nel riferire in merito l’arbitro ha precisato che la testata al volto non procurò
danno fisico al destinatario del gesto; tuttavia, le concrete circostanze di fatto
depongono per la commissione di un atto intenzionale, idoneo a causare
danni fisici all’avversario e del tutto gratuito rispetto all’economia del gioco,
ormai concluso su disposizione del direttore di gara.
Pertanto, ai sensi dell’art. 14, comma 2-bis, lett. b), è congrua la
sanzione quantificata dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Real Marcianise Calcio S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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