LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.110/C del 16/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SALVATORE GALIZIA (C.U. N.93/C DEL 2/11/2005 GARA NOCERINA-REAL MARCIANISE DEL 31 OTTOBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.110/C del 16/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SALVATORE GALIZIA (C.U. N.93/C DEL 2/11/2005 GARA NOCERINA-REAL MARCIANISE DEL 31 OTTOBRE 2005). Con rituale reclamo la società Real Marcianise ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Salvatore Galizia la squalifica per tre giornate di gara, perché dopo la conclusione della gara Nocerina – Real Marcianise del 31 ottobre 2005 colpiva con una testata al volto un avversario. La società si duole dell’entità della sanzione inflitta, da ritenersi – a suo dire – sperequata rispetto all’addebito contestato dal Primo Giudice, e conseguentemente ne chiede la riduzione a due sole giornate. A conforto del sopra espresso convincimento e della conseguente richiesta la reclamante invoca quanto dall’arbitro precisato nel referto di gara sulla reale portata dell’episodio e richiami di giurisprudenza su fatti analoghi. Osserva la Commissione che la ricostruzione dell’episodio fatta dalla reclamante non conflitta con le risultanze dei documenti ufficiali, atteso che nel riferire in merito l’arbitro ha precisato che la testata al volto non procurò danno fisico al destinatario del gesto; tuttavia, le concrete circostanze di fatto depongono per la commissione di un atto intenzionale, idoneo a causare danni fisici all’avversario e del tutto gratuito rispetto all’economia del gioco, ormai concluso su disposizione del direttore di gara. Pertanto, ai sensi dell’art. 14, comma 2-bis, lett. b), è congrua la sanzione quantificata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Real Marcianise Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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