LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.125/C del 24/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.000,00 EURO, INIBIZIONE DIRIGENTE FRANCESCO CICCARELLI FINO A TUTTO IL 14/6/2006 E SQUALIFICA 4 GARE EFFETTIVE CALCIATORE MAURO SABLONE (C.U. N.110/TB DEL 11/5/2006 GARA RENATO CURI ANGOLANA-ALBALONGA DEL 10 MAGGIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.125/C del 24/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
RECLAMO SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO
AMMENDA 1.000,00 EURO, INIBIZIONE DIRIGENTE FRANCESCO
CICCARELLI FINO A TUTTO IL 14/6/2006 E SQUALIFICA 4 GARE
EFFETTIVE CALCIATORE MAURO SABLONE (C.U. N.110/TB DEL
11/5/2006 GARA RENATO CURI ANGOLANA-ALBALONGA DEL 10
MAGGIO 2006).
Il reclamo della società sportiva dilettantistica Renato Curi Angolana
S.r.l. (di seguito: Angolana) riguarda tre delibere assunte dal Giudice Sportivo
all’esito della gara Angolana – Albalonga, svoltasi il 10 maggio 2006,
nell’ambito del Campionato “D. Berretti”.
Nell’esame delle tre posizioni si segue l’ordine loro assegnato nel
reclamo.
1. - Il calciatore Mauro Sablone è stato squalificato per 4 gare (oltre ad
una per recidività in ammonizione) “per comportamento gravemente offensivo
verso l’arbitro al termine della gara”.
Nel suo rapporto l’arbitro così scrive: “Al termine dell’incontro [ho
espulso] il n. 6 sig. Sablone Mauro, perché mi veniva incontro porgendomi la
mano e con fare ironico mi diceva: ‘Sai che di c… ne ho visti tanti!!, ma come
te mai!!!, sei stato scandaloso!! Puoi farmi quello che c… ti pare, tanto io ho
già firmato per la Sampdoria!! Arrivederci, c… .!!”.
Oppone la società: la gara era stata vinta dall’Angolana e quindi
l’arbitro deve aver percepito in maniera non del tutto corretta le frasi dette dal
calciatore e non deve aver ben individuato l’autore del riportato
comportamento; pertanto, la squalificata deve essere annullata o quanto
meno ridotta a 2 giornate, perché 4 giornate di squalifica di solito vengono
inflitte per atti di violenza e non per frasi offensive.
Ritiene la Commissione che le argomentazioni difensive non assumano
consistenza utile per un accoglimento del reclamo, posto che, fermo quanto
attestato dal direttore di gara, la condotta riferita è gravemente offensiva, così
come affermato dal primo Giudice.
2. - Al dirigente Francesco Ciccarelli il Giudice Sportivo ha inflitto
l’inibizione fino a tutto il 14 giugno 2006 “per comportamento non
regolamentare in campo e per frasi gravemente offensive nei confronti
dell’arbitro al termine della gara”.
Va precisato che al 31’ del 2° tempo l’arbitro ha espulso il dirigente
accompagnatore ufficiale “perché dopo averlo già richiamato, continuava ad
allontanarsi dalla panchina parlando con il cellulare; e mentre si stava
incamminando mi diceva urlando: ‘Guarda meno tu, c… !! Io sto lavorando,
mica posso perdere tempo con voi arbitri venduti!!”.
Nella specie si riconosce che il Ciccarelli parlava al telefono, ma si
esclude che lo stesso abbia offeso l’arbitro e si richiede una riduzione della
sanzione.
La domanda non può essere accolta, del tutto congrua essendo la
sanzione decisa dal Giudice Sportivo per una condotta prima non
regolamentare e successivamente poi gravemente offensiva nei confronti
dell’arbitro.
3. - Infine, la società è stata sanzionata con 1.000,00 euro di ammenda
“perché un addetto della società, al termine della gara, consentiva, dopo aver
aperto un cancello, l’ingresso sul terreno di gioco di numerose persone,
alcune delle quali rivolgevano frasi gravemente offensive all’arbitro”.
Specifica il direttore di gara: in campo erano entrate circa 50 persone e
qualcuno diceva ad alta voce: “Venduti di m… ! Voi arbitri siete la rovina del
calcio!”.
Precisa la società che in effetti sul terreno di gioco erano entrati 15
dirigenti, per andare verso gli spogliatoi (dove dopo sostavano, come riferisce
l’Arbitro) per festeggiare la vittoria con i ragazzi; ma esclude, anche perché
non ve ne era motivo, che nell’occasione sia stato offeso l’arbitro, che, tra
l’altro, aveva arbitrato correttamente, assegnando anche un rigore alla
squadra di casa.
Anche per questa posizione non può farsi luogo a revisione, quanto
meno parziale, della decisione del Giudice Sportivo, perché nulla di
comprovato viene opposto a quanto riferisce l’arbitro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Renato Curi Angolana S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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