LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.127/C del 30/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO E SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DARIO BETTINI (C.U. N.109/C DEL 15/11/2005 GARA VALENZANALEGNANO DEL 13 NOVEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.127/C del 30/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO E SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DARIO BETTINI (C.U. N.109/C DEL 15/11/2005 GARA VALENZANALEGNANO DEL 13 NOVEMBRE 2005). La società A.C. Legnano S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Dario Bettini la squalifica per tre giornate di gara per essere stato espulso per avere colpito, con il pallone non a distanza di gioco, con un calcio un avversario. La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, ne chiede la riduzione. A sostegno di tale richiesta la reclamante adduce che il gesto sanzionato era privo di violenza e che non avrebbe comunque causato alcun danno fisico al giocatore avversario. All’odierna riunione è intervenuto il calciatore Dario Bettini assistito dall’avv. Annalisa Roseti. Quest’ultima ribadisce i motivi del ricorso, richiamando precedenti delibere di questa Commissione che hanno valutato analoghe fattispecie meritevoli di minor sanzione. Il calciatore stesso ha ulteriormente precisato che il suo intervento è stato enfatizzato dal campo pesante che ha prolungato gli effetti di un suo tentativo di intervento in scivolata. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, rileva che nella specie l’incolpato, con il pallone non a distanza di gioco, ha comunque colpito un avversario con un calcio. Orbene non vi è chi non veda che il colpire con un calcio un avversario non in un contrasto di gioco, ma dopo che l’avversario stesso si era già liberato del pallone, costituisca un atto del tutto gratuito, ingiustificato ed oggettivamente idoneo a causare un danno fisico all’avversario, e quindi una condotta violenta, come tale sanzionabile automaticamente con la pena minima edittale prevista dall’art. 14, comma 2 bis lettera b) C.G.S., correttamente applicata dal Giudice Sportivo. Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art. 14 comma 1 C.G.S., che la sanzione irrogata sia equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto, che deve essere qualificato come violento, reputando la Commissione commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per tre gare effettive. La società Legnano impugna, inoltre, la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione di 2.000,00 euro, per lancio di sputi, da parte dei propri sostenitori, in direzione di un assistente arbitrale che veniva colpito in tre occasioni alla nuca ed alle braccia. Eccepisce che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto della circostanza attenuante che la partita si svolgeva in campo avverso e quindi con oggettiva impossibilità di controllare i propri tifosi. La Commissione ritiene l’eccezione del tutto infondata, atteso che, indipendentemente dalla disputa della gara in campo avverso, sussiste pur sempre, stanti le normative oggi vigenti, la responsabilità oggettiva della società. Ciò detto, si noti che la sanzione irrogata appare equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto, che deve essere qualificato come deprecabile ed offensivo, anche perché posto in essere avverso un ufficiale di gara, colpito per ben tre volte da sputi provenienti dagli spalti occupati dalla squadra ospite. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Legnano S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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