LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.127/C del 30/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ RENDE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUCA ALTOMARE (C.U. N.109/C DEL 15/11/2005 GARA VITERBO-RENDE DEL 13 NOVEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.127/C del 30/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ RENDE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUCA ALTOMARE (C.U. N.109/C DEL 15/11/2005 GARA VITERBO-RENDE DEL 13 NOVEMBRE 2005). Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società Rende Calcio S.r.l.-. La reclamante si duole dell'entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente chiede la riduzione della squalifica. A sostegno di tale richiesta la reclamante adduce che il gesto sanzionato sarebbe stato compiuto durante un contrasto, a seguito di un salto scomposto e comunque allo scopo di difendersi, nel tentativo di colpire il pallone di testa e che non avrebbe comunque causato alcun danno fisico al giocatore avversario. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, rileva che dal referto arbitrale risulta incontestabilmente che nella specie l’incolpato, seppur nel corso di un contrasto di gioco, ha comunque colpito volontariamente un avversario con un pugno. Risulta evidente che il colpire volontariamente con un pugno un avversario costituisca un atto oggettivamente idoneo a causare un danno fisico all’avversario, (come si è del resto verificato nella specie, atteso che risulta dal referto che l’avversario ha riportato forte dolore, anche se ha poi normalmente continuato a giocare), e quindi una condotta violenta (e ciò indipendentemente dal fatto che la condotta posta in essere dall'incolpato si sia svolta in un contrasto di gioco), come tale sanzionabile automaticamente con la pena minima edittale prevista dall’art. 14, comma 2 bis lettera b) C.G.S., correttamente applicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Rende Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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