LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.127/C del 30/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. VITERBO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO STATUTO (C.U. N.109/C DEL 15/11/2005 GARA VITERBO-RENDE DEL 13 NOVEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.127/C del 30/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. VITERBO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO STATUTO (C.U. N.109/C DEL 15/11/2005 GARA VITERBO-RENDE DEL 13 NOVEMBRE 2005). Con ricorso del 16 novembre 2005 la società A.S. Viterbo Calcio S.r.l. impugna la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per cinque giornate il calciatore Francesco Statuto “per atto di particolare violenza nei confronti di un avversario, che colpiva a gioco fermo e con chiare intenzioni lesive con una gomitata ad un occhio cagionandogli ferita sopracciliare, che necessita di alcuni punti di sutura”. Sostiene la reclamante che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva, essendosi trattato di un gesto sicuramente censurabile, ma comunque del tutto veniale, collocabile nell’attimo immediatamente precedente la battuta di un calcio di punizione, vale a dire in una fase prodromica al gioco, e per di più scaturito da una provocazione dell’avversario. In via istruttoria la società chiede un supplemento di referto arbitrale e la visione delle immagini televisive. All’odierna riunione hanno preso parte l’avv. Piscini, ritualmente officiato, il presidente della società ed il calciatore interessato, i quali hanno ribadito quanto esposto nel ricorso. La Commissione, allo scopo di verificare la sostenibilità delle tesi difensive, ha richiesto al direttore di gara un supplemento di rapporto, che ha sostanzialmente confermato quanto emergente dal primo referto di gara. Quanto alla prova televisiva, la medesima è inammissibile a norma di codice. Preliminarmente occorre determinare se il caso in esame integri la fattispecie dell’atto di “particolare violenza” sanzionata con un minimo di cinque giornate di squalifica, ai sensi dell’art. 14, comma 2 bis lett. c) C.G.S.-. Osserva la Commissione che indubbiamente vi è stato un atto di violenza, cioè un atto intenzionale, idoneo a causare danni fisici all’avversario; lo stesso però non appare del tutto gratuito rispetto all’economia del gioco, e non sembra assumere il carattere della “particolare violenza”, cioè di una violenza di misura notevole o inconsueta, essendosi trattato di una gomitata i cui effetti dannosi sono stati facilitati e ingigantiti dalla regione colpita, ma che comunque non ha impedito alla vittima dell'atto stesso di riprendere il gioco dopo le cure del caso. Pertanto, senza voler sminuire la gravità dell'atto e la chiara responsabilità del suo autore si stima sanzione congrua quella di quattro giornate di squalifica. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società A.S. Viterbo Calcio S.r.l. riducendo la squalifica al calciatore Francesco Statuto a quattro gare effettive. La tassa non va addebitata.
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