LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.128/C del 30/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE GENNARO FRAGIELLO (U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.128/C del 30/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE DELLA
F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE GENNARO FRAGIELLO (U.S.
SASSUOLO CALCIO S.R.L.).
Con atto in data 19/9/2005, la Commissione Vertenze Economiche
deferiva alla scrivente Commissione il calciatore Gennaro Fragiello tesserato
attualmente per I'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., per la violazione dell'art.1
comma 1 C.G.S. per essersi sottratto volontariamente all'invito, rivoltogli con
ordinanza del 24/2/2005 nel procedimento vertenza davanti alla Commissione
Vertenze Economiche, definito con deliberazione del 5/7/2005 (C.V. n.1/D -
2005), di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
l'esistenza o meno di suoi tesseramenti in favore di società calcistiche per le
stagioni sportive 1996/1997, 1997/1998, 1999/2000, rendendo così
necessario l'incarico di effettuare i relativi accertamenti all'Ufficio Indagini.
Sostiene il Fragiello di essersi trovato nell’impossibilità incolpevole di
ottemperare alla richiesta della Commissione, senza volontà alcuna di
omettere le informative richieste. Asserisce, infatti, il Fragiello che la
raccomandata contenente le richieste della C.V.E. sarebbe stata ritirata dalla
A.C. Carpenedolo, che non l’avrebbe poi consegnata all’interessato, il quale
non sarebbe mai venuto a conoscenza della richiesta.
Quest’ultimo, peraltro, convocato dall’ufficio indagini, avrebbe
successivamente fornito tutte le informazioni richieste.
All'odierna riunione è presente il dott. Marco Parbuoni in
rappresentanza del soggetto deferito come da delega agli atti, il quale ribaditi i
motivi evidenziati nella memoria difensiva insiste nella richiesta di
proscioglimento.
Dopo attento esame degli atti del procedimento , la Commissione stima
meritevole di valorizzazione il comportamento totalmente collaborativo del
calciatore, posto in essere in sede di istruttoria svolta dall’ufficio indagini; tale
dato di fatto comprova ragionevolmente la circostanza, peraltro non
contestata in atti, che la richiesta di informazioni non gli sia stata notiziata in
tempo utile dalla società A.C. Carpenedolo.
Conseguentemente non può sostenersi che nella specie il calciatore
abbia posto in essere un comportamento volontariamente elusivo dell'obbligo
di dare seguito alla richiesta della Commissione Vertenze Economiche, e
come tale meritevole di sanzione.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere il calciatore Gennaro Fragiello (U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.).
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