LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.139/C del 07/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ BENEVENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.300,00 EURO (C.U. N.109/C DEL 15/11/2005 GARA BENEVENTOCAVESE DEL 13 NOVEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.139/C del 07/12/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ BENEVENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
3.300,00 EURO (C.U. N.109/C DEL 15/11/2005 GARA BENEVENTOCAVESE
DEL 13 NOVEMBRE 2005).
La società Benevento Calcio S.r.l. ha interposto reclamo avverso la
decisione con cui il Giudice Sportivo le ha comminato l’ammenda di 3.300,00
euro, per essersi verificati, in occasione della gara Benevento-Cavese
disputatasi il 13/11/2005, i fatti descritti in motivazione del provvedimento
impugnato, chiedendo, per le considerazioni svolte nell’atto di impugnazione,
l’annullamento di detta sanzione o, in subordine, una considerevole riduzione
della medesima.
In buona sostanza la reclamante assume, fra l’altro, di avere
provveduto a consegnare aIl’arbitro la distinta dei propri calciatori alle ore
14,05 e che pertanto nessun addebito può esserle rivolto per gli “eventuali
attimi” di ritardo dell’inizio gara, che il comportamento delle due tifoserie è
stato, per la prima volta nella storia dei derby Benevento-Cavese, esemplare
anche in occasione dell’annullamento del gol segnato dal Benevento, che il
petardo esploso è stato da un proprio sostenitore lanciato nel fossato, che i
pochissimi bengala accesi nel corso della gara dai propri sostenitori sono stati
tenuti in mano senza lanci, e che “tutti i giornali e le TV locali hanno
sottolineato la esemplare correttezza delle due tifoserie e il fatto che,
contrariamente alle preoccupazioni per il derby, si è vissuta una bella giornata
di sport”.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene di non potere
accogliere il gravame.
Questo, atteso che la dettagliata descrizione dei fatti, quale risulta dai
documenti ufficiali alle cui risultanze il C.G.S. conferisce vigore di prova
privilegiata, non si presta ad interpretazioni equivoche in merito all’effettivo
accadimento di tutto quanto contestato alla società reclamante.
Ciò posto, considerato altresì che l’entità della sanzione comminata
non appare sperequata rispetto a titoli di incolpazione, la decisione impugnata
merita totale conferma.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Benevento Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata,
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