LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.139/C del 07/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ BENEVENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.300,00 EURO (C.U. N.109/C DEL 15/11/2005 GARA BENEVENTOCAVESE DEL 13 NOVEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.139/C del 07/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ BENEVENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.300,00 EURO (C.U. N.109/C DEL 15/11/2005 GARA BENEVENTOCAVESE DEL 13 NOVEMBRE 2005). La società Benevento Calcio S.r.l. ha interposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo le ha comminato l’ammenda di 3.300,00 euro, per essersi verificati, in occasione della gara Benevento-Cavese disputatasi il 13/11/2005, i fatti descritti in motivazione del provvedimento impugnato, chiedendo, per le considerazioni svolte nell’atto di impugnazione, l’annullamento di detta sanzione o, in subordine, una considerevole riduzione della medesima. In buona sostanza la reclamante assume, fra l’altro, di avere provveduto a consegnare aIl’arbitro la distinta dei propri calciatori alle ore 14,05 e che pertanto nessun addebito può esserle rivolto per gli “eventuali attimi” di ritardo dell’inizio gara, che il comportamento delle due tifoserie è stato, per la prima volta nella storia dei derby Benevento-Cavese, esemplare anche in occasione dell’annullamento del gol segnato dal Benevento, che il petardo esploso è stato da un proprio sostenitore lanciato nel fossato, che i pochissimi bengala accesi nel corso della gara dai propri sostenitori sono stati tenuti in mano senza lanci, e che “tutti i giornali e le TV locali hanno sottolineato la esemplare correttezza delle due tifoserie e il fatto che, contrariamente alle preoccupazioni per il derby, si è vissuta una bella giornata di sport”. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene di non potere accogliere il gravame. Questo, atteso che la dettagliata descrizione dei fatti, quale risulta dai documenti ufficiali alle cui risultanze il C.G.S. conferisce vigore di prova privilegiata, non si presta ad interpretazioni equivoche in merito all’effettivo accadimento di tutto quanto contestato alla società reclamante. Ciò posto, considerato altresì che l’entità della sanzione comminata non appare sperequata rispetto a titoli di incolpazione, la decisione impugnata merita totale conferma. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Benevento Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata,
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