LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.148/C del 14/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANILO COPPOLA (C.U. N.126/C DEL 29/11/2005 GARA ACIREALE-PISA DEL 27 NOVEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.148/C del 14/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANILO COPPOLA (C.U. N.126/C DEL 29/11/2005 GARA ACIREALE-PISA DEL 27 NOVEMBRE 2005). Reclamando nei modi e termini rituali avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Danilo Coppola la squalifica per due giornate di gara, con l’imputazione di aver – nel corso della gara disputatasi il 27/11/2005 fra essa reclamante, nella circostanza società ospitante, ed il Pisa – “seppure in occasione di un gesto agonistico “ colpito “un’avversario con una gomitata al viso, causandogli una ferita al sopraciglio destro“ la società A.S. Acireale S.r.l. - dopo aver reso dei fatti una propria dettagliatissima versione suffragata, a suo dire, dagli obiettivi delle telecamere le cui immagini, dalle quali emergerebbe per certa la non intenzionalità dell’evento dannoso, rinuncia per altro ad esibire non ignorandone la inammissibilità prevista dalla normativa vigente - conclusivamente chiede che la sanzione irrogata venga ridotta ad una sola giornata di gara, previa acquisizione di un supplemento del referto di gara, nonché dei rapporti del collaboratore dell’Ufficio Indagini e del commissario speciale, entrambi presenti. La Commissione, letto il reclamo, chiesti opportuni chiarimenti sul controverso episodio, esaminati gli atti, ritiene di non potere accogliere il gravame. A tale determinazione la Commissione è pervenuta atteso che, nel richiesto supplemento di rapporto l’assistente all’arbitro che aveva rilevato e segnalato al direttore di gara l’accaduto, ha ricostruito puntualmente l’episodio, riaffermando, con precipuo riferimento all’elemento intenzionale, la versione resa nel rapporto allegato al referto di gara e dal Primo Giudice assunta a motivo della decisione emessa. Di guisa che, stante il vigore di prova privilegiata, espressamente conferita dal C.G.S. ai documenti ufficiali, fra i quali primieramente i resoconti dei componenti la terna arbitrale, l’impugnato provvedimento merita integrale conferma risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Acireale S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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