LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.148/C del 14/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 4.500,00 EURO (C.U. N.116/C DEL 22/11/2005 GARA JUVE STABIALUCCHESE DEL 20 NOVEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.148/C del 14/12/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA
4.500,00 EURO (C.U. N.116/C DEL 22/11/2005 GARA JUVE STABIALUCCHESE
DEL 20 NOVEMBRE 2005).
La società S.S. Juve Stabia S.r.l. ha interposto reclamo, nei modi e nei
termini di rito, avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo le ha inflitto
l’ammenda di 4.500,00 euro per il coacervo degli addebiti contestatile in
motivazione del provvedimento adottato a suo carico, dolendosi dell’entità della
sanzione di cui chiede una congrua riduzione essendo, a suo dire, “certamente
sproporzionata nel quantum” per le ragioni esposte nell’atto di impugnazione.
A sostegno del gravame la reclamante adduce, infatti, che:
- la persona la cui presenza sugli spalti è stata dal Primo Giudice erroneamente
ritenuta indebita e quindi sanzionata perché non inserita nell’apposita distinta,
risultava invece dai referti di gara regolarmente inserita nella lista delle persone
ammesse nell’impianto. Così che il principale titolo di incolpazione emerge
essere destituito di fondamento;
- “in una sola ed unica occasione” la sopra citata persona aveva proferito
espressioni offensive nei confronti dell’arbitro, senza comunque influire in alcun
modo su regolare svolgimento della gara;
- ben più gravi episodi risultavano, in altre circostanze, meno severamente
sanzionati dal Giudice di prime cure.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene il reclamo
meritevole di positiva considerazione. Questo poichè, sia dal referto arbitrale ,
sia dall’allegata relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, emerge che la
persona presente sugli spalti (identificata dalle Forze dell’Ordine e dall’Ispettore
di Lega) a cui viene ascritto il comportamento giustamente ritenuto punibile,
risultava debitamente accreditata nell’apposita lista.
Della quale cosa la Commissione deve tenere conto ai fini di una corretta
graduazione della sanzione da irrogarsi per i contestati, residui addebiti, che
nelle risultanze dei documenti ufficiali, fonte di prove privilegiata per gli Organi
della Giustizia Sportiva hanno trovato conferma.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società S.S. Juve Stabia S.r.l. riducendo
l’ammenda a 1.000,00 euro .
La tassa non va addebitata.
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