LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.148/C del 14/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 4.500,00 EURO (C.U. N.116/C DEL 22/11/2005 GARA JUVE STABIALUCCHESE DEL 20 NOVEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.148/C del 14/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 4.500,00 EURO (C.U. N.116/C DEL 22/11/2005 GARA JUVE STABIALUCCHESE DEL 20 NOVEMBRE 2005). La società S.S. Juve Stabia S.r.l. ha interposto reclamo, nei modi e nei termini di rito, avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo le ha inflitto l’ammenda di 4.500,00 euro per il coacervo degli addebiti contestatile in motivazione del provvedimento adottato a suo carico, dolendosi dell’entità della sanzione di cui chiede una congrua riduzione essendo, a suo dire, “certamente sproporzionata nel quantum” per le ragioni esposte nell’atto di impugnazione. A sostegno del gravame la reclamante adduce, infatti, che: - la persona la cui presenza sugli spalti è stata dal Primo Giudice erroneamente ritenuta indebita e quindi sanzionata perché non inserita nell’apposita distinta, risultava invece dai referti di gara regolarmente inserita nella lista delle persone ammesse nell’impianto. Così che il principale titolo di incolpazione emerge essere destituito di fondamento; - “in una sola ed unica occasione” la sopra citata persona aveva proferito espressioni offensive nei confronti dell’arbitro, senza comunque influire in alcun modo su regolare svolgimento della gara; - ben più gravi episodi risultavano, in altre circostanze, meno severamente sanzionati dal Giudice di prime cure. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene il reclamo meritevole di positiva considerazione. Questo poichè, sia dal referto arbitrale , sia dall’allegata relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, emerge che la persona presente sugli spalti (identificata dalle Forze dell’Ordine e dall’Ispettore di Lega) a cui viene ascritto il comportamento giustamente ritenuto punibile, risultava debitamente accreditata nell’apposita lista. Della quale cosa la Commissione deve tenere conto ai fini di una corretta graduazione della sanzione da irrogarsi per i contestati, residui addebiti, che nelle risultanze dei documenti ufficiali, fonte di prove privilegiata per gli Organi della Giustizia Sportiva hanno trovato conferma. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società S.S. Juve Stabia S.r.l. riducendo l’ammenda a 1.000,00 euro . La tassa non va addebitata.
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