LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.150/C del 14/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ENZO MADAU E SANDRO MAFFEI RISPETTIVAMENTE COLLABORATORE E SEGRETARIO GENERALE DELL’U.S. GROSSETO E DELLA SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SANDRO MAFFEI, PIERO CAMILLI ED ANGELO RANUCCI RISPETTIVAMENTE SEGRETARIO GENERALE, PRESIDENTE E DIRIGENTE DELL’U.S. GROSSETO E SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.150/C del 14/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ENZO MADAU E SANDRO MAFFEI RISPETTIVAMENTE COLLABORATORE E SEGRETARIO GENERALE DELL’U.S. GROSSETO E DELLA SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SANDRO MAFFEI, PIERO CAMILLI ED ANGELO RANUCCI RISPETTIVAMENTE SEGRETARIO GENERALE, PRESIDENTE E DIRIGENTE DELL’U.S. GROSSETO E SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-. 1. I due deferimenti. - La Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare i signori Enzo Madau, all'epoca dei fatti collaboratore della U.S. Grosseto F.C. S.r.l., e Sandro Maffei, segretario generale della predetta, nonché la stessa società U.S. Grosseto F.C. S.r.l, per rispondere: i primi due delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, C.G.S. (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità), in relazione agli artt. 100 (trasferimento dei calciatori) e 106 (svincolo dei calciatori) delle N.O.I.F.; la società per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva. Alla riunione dell’11 novembre 2005 la Commissione accoglieva la richiesta di rinvio avanzata dal rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, stante la pendenza di un secondo deferimento a carico del Grosseto, con il quale si contesta: a Sandro Maffei (segretario generale), Piero Camilli (presidente all'epoca del fatto) ed Angelo Ranucci (già dirigente) le violazioni degli artt. 1 comma 1 e 8 comma 2 del C.G.S, per avere richiesto, il Maffei ed il Ranucci, una somma di 2.000,00 euro per consegnare la lista di trasferimento del calciatore Valerio Accorsi; al Maffei viene anche contestata la partecipazione ad una colluttazione con il padre del calciatore, avvenuta quando il Maffei stesso accortosi del pagamento solo parziale della somma richiesta voleva rientrare in possesso del documento; alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. la violazione di cui all'art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai propri dirigenti. 2. Riunione del 2 dicembre 2005. – Alla riunione del 2 dicembre 2005 hanno preso parte il Procuratore Federale, dott. Palazzi, i signori Angelo Ranucci, Sandro Maffei e l’avv. Massimo Diana nell’interesse della società Grosseto e dei signori Madau e Camilli. Preliminarmente la Commissione ha riunito il deferimento n.452/69/PF/SP/EN al deferimento n.361/67/PF/SP/EN e quindi ha svolto le sue tesi il Procuratore Federale, che, dopo aver controdedotto in ordine alle questioni preliminari e illustrato il merito delle due contestazioni, ha formulato le seguenti richieste: proscioglimento del Camilli; per gli altri deferiti, unificate le posizioni: un anno e sei mesi di inibizione al Maffei; un anno di inibizione ciascuno per Ranucci e Madau; per la società Grosseto 30.000,00 euro di ammenda per responsabilità oggettiva. Per parte sua l’avv. Ranucci, dirigente del Grosseto, ha spontaneamente dichiarato di non aver mai visto il padre dell’Accorsi e di averlo sentito per telefono nel periodo natalizio, perché richiedeva lo svincolo del figlio. A luglio Margheri, della società San Gimignano, lo aveva contattato per chiedergli la cessione del portiere Accorsi e lui, a sua volta, aveva chiamato il Maffei, per avvisarlo dell’arrivo del Margheri per la questione Accorsi. Ha precisato ancora, il deferito, di non conoscere tali Cianfanelli e Vitale ed ha escluso di aver chiesto il rilascio di somme di denaro. Il Maffei ha precisato circostanze di fatto, in particolare negando di aver “toccato” l’Accorsi – padre e facendo presente che in quindici anni di attività non ha mai avuto una sanzione. L’avv. Diana, infine, ha riproposto l’eccezione sulla nullità del deferimento e si è soffermato, per contestarli, sui fatti come denunzianti dai soggetti che hanno dato avvio agli accertamenti (cfr. verbale riunione). A conclusione del suo intervento ha chiesto: preliminarmente la nullità dei deferimenti; nel merito: in tesi proscioglimento, in subordine responsabilità gradata e comunque minimo edittale per tutti i deferiti. 3.1. Il giudizio della Commissione: deferimento riguardante la vicenda Gaggioli. – Afferma la Procura, all’esito di accertamenti conseguenti ad una segnalazione della signora, che l’U.S. Grosseto, per il tramite dei suoi sopra indicati dirigenti, avrebbe chiesto ed ottenuto dalla signora Enrica Buono, madre dell'atleta Francesco Gaggioli, una somma in denaro a titolo di rimborso spese, al fine di concedere lo svincolo dell'atleta stesso. Resistono gli interessati, eccependo in via pregiudiziale la nullità del procedimento per genericità del capo di incolpazione ed insussistenza di norma incolpatrice. Nel merito: per quanto concerne la posizione di Sandro Maffei, eccepiscono la di lui estraneità ai fatti e l'assoluta carenza di prova; riguardo alla posizione del Madau, oppongono l'insussistenza del fatto tipico e comunque la carenza del presupposto psicologico per errore scusabile, oltre alla carenza di prova. Chiedono quindi il proscioglimento per non aver commesso il fatto, ovvero perché il fatto non costituisce illecito e, in via di mero subordine, irrogarsi la sola sanzione dell'ammonizione. Ad avviso della Commissione, l'eccezione di nullità del procedimento per genericità del capo d'accusa è destituita di fondamento, atteso che la Procura ha chiaramente fatto riferimento alla violazione di cui agli artt. 1, comma 1 (violazione principi lealtà, correttezza e probità) del C.G.S, in relazione agli artt. 100 e 106 delle N.O.I.F., oltre che alla responsabilità oggettiva della società, ai sensi dell'art. 2 comma 4, del C.G.S.- Conseguentemente, precisione o meno dei riferimenti normativi, risulta pienamente rispettato il diritto di difesa degli incolpati, che sono stati messi in grado di controdedurre e difendersi. Quanto all'eccepita mancanza di una norma incolpatrice, affermano i deferiti che la normativa sportiva non prevederebbe alcun divieto di condizionare la perdita dei diritti sportivi relativi ad un calciatore al rimborso delle spese sostenuto per la di lui attività. Ma al riguardo deve osservarsi che l'imputazione risulta assolutamente chiara laddove essa concerne la fattispecie di soggetti che hanno chiesto ed ottenuto da altro soggetto, peraltro non iscritto alla F.I.G.C., una somma in denaro a titolo di rimborso spese, poi neanche documentate, come si evince del resto dalla stessa relazione dell'Ufficio Indagini. Nel merito, si impone una diversa valutazione delle sue posizioni soggettive. Risulta incontestato e comunque acclarato dalle dichiarazioni delle parti che la sig.ra Enrica Buono, madre del calciatore Francesco Gaggioli, ebbe a versare nelle mani del sig. Madau, all'epoca dei fatti collaboratore della U.S. Grosseto F.C. S.r.l, l'assegno di c/c del Monte dei Paschi di Siena datato 30.12.2004, spiccato per l'importo di 2.500,00 euro, intestato a se stessa e da questa girato. Non vi è dubbio, altresì, che tale somma di denaro sia stata versata alla società toscana con la giustificazione di rimborso per le spese sostenute dalla stessa società, al fine dell'accrescimento tecnico e della gestione sportiva del calciatore (spese, peraltro, delle quali non è stata fornita in atti prova alcuna). Risulta pertanto acclarato che nella specie è stato violato l'art. 1 comma 1 C.G.S., che così recita: “Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”. Ciò perché il Madau ha chiesto ed ottenuto, da un soggetto peraltro nemmeno iscritto alla F.I.G.C., somme per presunte (e non documentate) spese, in difetto di una norma dell’ordinamento sportivo che autorizzi una richiesta avanzata al chiaro fine di trarre un vantaggio economico a scapito di un soggetto che in quel determinato momento aveva necessità di ottenere l'urgente svincolo del figlio, per poterlo tesserare per altra società. E’ appena il caso di osservare, inoltre, che la circostanza che l'assegno sia stato poi protestato (a causa di una censurabile – e censurata dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria – denunzia di smarrimento dell’assegno) non sposta minimamente i termini della vicenda, atteso che il pagamento si ritiene effettuato nel momento della consegna stessa del titolo di credito. Circa la posizione del Maffei, si osserva che dagli atti depositati non è risultata alcuna piena prova della di lui colpevolezza e nemmeno una serie di gravi, precisi e concordanti indizi, atteso che le dichiarazioni della sig.ra Buono (circa un rifiuto del segretario di restituirle l’assegno) non hanno trovato riscontri oggettivi e cozzano comunque con quanto affermato dal Maffei stesso; come tali non sono sufficienti a costituire idonea prova. Conseguentemente quest'ultimo deve essere prosciolto per difetto di prova. La responsabilità della società Grosseto, infine, si configura inevitabilmente, essendo beneficiaria dell’assegno e sussistendo, comunque e pur sempre, la responsabilità oggettiva che scaturisce dal comportamento irregolare di un suo collaboratore. Quanto alle sanzioni, il Madau ha assunto un atteggiamento collaborativi, avendo comunque reso la propria versione dei fatti all'Ufficio Indagini e tale circostanza, tenuta nella debita considerazione, consente a questo Giudice di irrogare una sanzione attenuata. Si ritiene così congrua la sanzione di otto mesi d’inibizione; per la società è sanzione adeguata quella dell’ammenda di 5.000,00 euro. 3.2. Deferimento riguardante la vicenda Accorsi. – Per quanto attiene all’eccezione di nullità è sufficiente richiamare quanto esposto nel paragrafo precedente, mentre va esaminato, ovviamente, il merito. All’esito degli accertamenti richiesti all’Ufficio Indagini in ordine alla denuncia sporta dalla Società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. circa pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Gaetano Accorsi, padre del calciatore Valerio, il Procuratore Federale pone a base del deferimento la seguente ricostruzione dei fatti: - nel mese di luglio 2005 il Segretario Generale della società Grosseto, sig. Sandro Maffei, al fine di concedere la lista di trasferimento dell'atleta ( "giovane di serie" ) Valerio Accorsi, chiedeva al padre dell'atleta stesso una somma in denaro pari ad 2.000,00 euro che lo stesso Maffei in altre occasioni e nei confronti di altri atleti aveva avanzato simili richieste (come da dichiarazioni informali del padre dell'atleta Daniele Cianfanelli e Ferdinando Vitale nonché dalla sig.ra Buono madre dell'atleta Francesco Gaggioli; - la lista di trasferimento inerente l'Accorsi, sottoscritta dal presidente della società cedente, dopo il pagamento di una parte della somma richiesta, veniva rilasciata sprovvista della firma dell'atleta interessato e del presidente della società cessionaria; - all'atto della consegna della lista di trasferimento seguiva una colluttazione tra il padre dell'atleta Accorsi e il sig. Maffei, quando quest'ultimo, accortosi del pagamento parziale della somma richiesta, cercava di rientrare in possesso della predetta lista; - successivamente l'Accorsi si faceva accompagnare all'Ospedale di Grosseto dove gli diagnosticavano tre giorni per le contusioni riportate e presentava in un secondo momento denuncia dell'accaduto ai Carabinieri di Nemi; - a parte delle trattative inerenti la richiesta del denaro aveva partecipato anche il sig. Angelo Antonio Ranucci dirigente, all'epoca dei fatti, della U.S. Grosseto. Esaminati gli atti, ritiene la Commissione che nel totale contrasto delle versioni rilasciate dai soggetti interessati (tesserati da un parte e Gaetano Accorsi dall’altra) e in assenza di riscontri oggettivi non è possibile accertare come siano andate effettivamente le cose e se la richiesta di denaro sia stata effettivamente avanzata. Né precedenti analoghi possono essere utilizzati come prova della violazione in oggetto. Da ciò il proscioglimento di tutti i deferiti e solo si deve precisare che del tutto estraneo ai fatti è il presidente Camilli, che non ebbe a firmare la lista di trasferimento, come riconosciuto anche dal Procuratore Federale. Per questi motivi, la Commissione d i c h i a r a Madau Enzo responsabile dell’illecito a lui ascritto e gli commina otto mesi d’inibizione e per responsabilità oggettiva infligge all’U.S. Grosseto F.C. s.r.l. l’ammenda di 5.000.00 euro, in relazione all’episodio Gaggioli; proscioglie Maffei Sandro in relazione ad entrambi gli episodi; proscioglie Ranucci Antonio e Camilli Piero, nonché la società, per i fatti riguardanti Accorsi.
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