LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.162/C del 21/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DAVID TONI MOUNARD (C.U. N.147/C DEL 13/12/2005 GARA CHIETI-FOGGIA DELL’11 DICEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.162/C del 21/12/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE DAVID TONI MOUNARD (C.U. N.147/C
DEL 13/12/2005 GARA CHIETI-FOGGIA DELL’11 DICEMBRE 2005).
Con reclamo del 15 dicembre 2005 la società U.S. Foggia S.r.l. ricorreva
avanti a questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento
irrogato dal Giudice Sportivo consistente nella squalifica per tre gare effettive
del calciatore David Toni Mounard per condotta gravemente scorretta verso
un avversario nonché per atteggiamento irriguardoso verso un assistente
arbitrale.
Nel ricorso citato la società reclamante affermava, difatti, che nel
comportamento del calciatore citato non poteva configurarsi una condotta
irriguardosa e che, comunque, la pena inflitta era sproporzionata rispetto ai
comportamenti descritti.
La ricostruzione dei fatti esposta dalla reclamante appare smentita dal
supplemento arbitrale del 16 dicembre nel quale l’arbitro afferma di aver
sentito direttamente le frasi pronunciate dal Mounard.
Il comportamento del Mounard non può essere fatto rientrare nel
concetto di ‘continuità’, come chiesto dalla reclamante, trattandosi di un
comportamento lesivo dell’onore di altri protagonisti della competizione
sportiva, ognuno direttamente tutelato dalle norme del C.G.S.-.
La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, quindi, congrua e
commisurata ai fatti descritti.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Foggia S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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