LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.162/C del 21/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIORGIO MINIERI (C.U. N.137/C DEL 6/12/2005 GARA SANREMESE-CARPENEDOLO DEL 4 DICEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.162/C del 21/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIORGIO MINIERI (C.U. N.137/C DEL 6/12/2005 GARA SANREMESE-CARPENEDOLO DEL 4 DICEMBRE 2005). Con atto in data 7/12/2005 la società U.S. Sanremese Calcio S.p.a. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Con fax datato 15/12/2005 la suddetta società ha comunicato di rinunciare al gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società U.S. Sanremese Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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