LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.162/C del 21/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUIGI D’ANIELLO (C.U. N.147/C DEL 13/12/2005 GARA IGEA VIRTUS-ANDRIA BAT DELL’11 DICEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.162/C del 21/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUIGI D’ANIELLO (C.U. N.147/C DEL 13/12/2005 GARA IGEA VIRTUS-ANDRIA BAT DELL’11 DICEMBRE 2005). La società A.S. Andria Bat S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Luigi D’Aniello la squalifica per due giornate di gara per avere colpito con un calcio un avversario in mischia, nel corso della gara Igea Virtus – Andria Bat dell’11/12/2005. La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta - ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente ne chiede la riduzione ad una sola giornata. A sostegno di tale richiesta la reclamante adduce che il clima agonistico era particolarmente acceso, che il gesto sanzionato era privo di violenza e che non sarebbe stato cagionato danno alcuno all’avversario. In via istruttoria chiede acquisirsi agli atti la videocassetta della partita. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene inammissibile la richiesta istruttoria di visionare le immagini televisiva della gara. Rileva peraltro che, nel riferire in merito all’episodio, l’arbitro non ha evidenziato alcuna particolare violenza nel comportamento del calciatore e nemmeno ha parlato di danno fisico all’avversario. Quanto sopra fa indubbiamente intendere che la condotta posta in essere dall’incolpato, seppure deprecabile, anche se svolta in un contrasto di gioco, non ha tuttavia assunto la connotazione di atto violento. Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art.14 comma 1° C.G.S., che la sanzione irrogata non sia equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto, reputando la Commissione commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per una gara effettiva. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società A.S. Andria Bat S.r.l. riducendo la squalifica al calciatore Luigi D’Aniello ad una gara effettiva. La tassa non va addebitata.
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