LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.162/C del 21/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUIGI D’ANIELLO (C.U. N.147/C DEL 13/12/2005 GARA IGEA VIRTUS-ANDRIA BAT DELL’11 DICEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.162/C del 21/12/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUIGI D’ANIELLO (C.U. N.147/C
DEL 13/12/2005 GARA IGEA VIRTUS-ANDRIA BAT DELL’11 DICEMBRE
2005).
La società A.S. Andria Bat S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice
Sportivo ha irrogato al calciatore Luigi D’Aniello la squalifica per due giornate
di gara per avere colpito con un calcio un avversario in mischia, nel corso
della gara Igea Virtus – Andria Bat dell’11/12/2005. La reclamante si duole
dell’entità della sanzione inflitta - ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto
alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e,
conseguentemente ne chiede la riduzione ad una sola giornata.
A sostegno di tale richiesta la reclamante adduce che il clima
agonistico era particolarmente acceso, che il gesto sanzionato era privo di
violenza e che non sarebbe stato cagionato danno alcuno all’avversario. In via
istruttoria chiede acquisirsi agli atti la videocassetta della partita.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene
inammissibile la richiesta istruttoria di visionare le immagini televisiva della
gara.
Rileva peraltro che, nel riferire in merito all’episodio, l’arbitro non ha
evidenziato alcuna particolare violenza nel comportamento del calciatore e
nemmeno ha parlato di danno fisico all’avversario.
Quanto sopra fa indubbiamente intendere che la condotta posta in
essere dall’incolpato, seppure deprecabile, anche se svolta in un contrasto di
gioco, non ha tuttavia assunto la connotazione di atto violento.
Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art.14
comma 1° C.G.S., che la sanzione irrogata non sia equa e proporzionata al
disvalore concreto del fatto, reputando la Commissione commisurata alla
natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per
una gara effettiva.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società A.S. Andria Bat S.r.l. riducendo la
squalifica al calciatore Luigi D’Aniello ad una gara effettiva.
La tassa non va addebitata.
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