LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.162/C del 21/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.126/C DEL 29/11/2005 GARA TARANTO-POTENZA DEL 27 NOVEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.162/C del 21/12/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA
3.000,00 EURO (C.U. N.126/C DEL 29/11/2005 GARA TARANTO-POTENZA
DEL 27 NOVEMBRE 2005).
La società Taranto Sport S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice
Sportivo, in riferimento alla gara contro il Potenza del 27/11/05, ha irrogato la
sanzione dell’ammenda di 3.000,00 euro “per aver introdotto ed utilizzato
prima e durante la gara, materiale pirotecnico, accendendo un fumogeno ed
esplodendo un petardo.”
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente afflittiva in considerazione del fatto che nella specie si
sarebbe trattato dell’esplosione di un solo petardo e dell’accensione di un solo
fumogeno al solo scopo di festeggiare l’evento e non certo con intenzioni
intimidatorie.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, valutato che la
relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini riporta testualmente: “all’inizio
della gara tifosi tarantini della curva nord hanno acceso nel proprio settore
numerosi fumogeni di vario colore e fatto esplodere fuochi artificiali in aria per
la durata di un minuto circa”, ritiene che nel caso in esame si debba
effettivamente, in sintonia con l’assunto della reclamante, ridimensionare
l’accaduto in quanto il collaboratore dell’Ufficio Indagini ha implicitamente
escluso che nella fattispecie vi sia stato pericolo per le persone e le cose, sia
per la modesta potenza dei fuochi artificiali fatti esplodere, sia perchè i
fumogeni sono stati accesi per festeggiare l’inizio della gara.
Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, si deve convenire con la
società che l’ammenda irrogata dal Primo Giudice è troppo afflittiva in
relazione alla portata reale dei fatti.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società Taranto Sport S.r.l. riducendo
l’ammenda a 1.500,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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