LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.162/C del 21/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.126/C DEL 29/11/2005 GARA TARANTO-POTENZA DEL 27 NOVEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.162/C del 21/12/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.126/C DEL 29/11/2005 GARA TARANTO-POTENZA DEL 27 NOVEMBRE 2005). La società Taranto Sport S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo, in riferimento alla gara contro il Potenza del 27/11/05, ha irrogato la sanzione dell’ammenda di 3.000,00 euro “per aver introdotto ed utilizzato prima e durante la gara, materiale pirotecnico, accendendo un fumogeno ed esplodendo un petardo.” La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in considerazione del fatto che nella specie si sarebbe trattato dell’esplosione di un solo petardo e dell’accensione di un solo fumogeno al solo scopo di festeggiare l’evento e non certo con intenzioni intimidatorie. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, valutato che la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini riporta testualmente: “all’inizio della gara tifosi tarantini della curva nord hanno acceso nel proprio settore numerosi fumogeni di vario colore e fatto esplodere fuochi artificiali in aria per la durata di un minuto circa”, ritiene che nel caso in esame si debba effettivamente, in sintonia con l’assunto della reclamante, ridimensionare l’accaduto in quanto il collaboratore dell’Ufficio Indagini ha implicitamente escluso che nella fattispecie vi sia stato pericolo per le persone e le cose, sia per la modesta potenza dei fuochi artificiali fatti esplodere, sia perchè i fumogeni sono stati accesi per festeggiare l’inizio della gara. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, si deve convenire con la società che l’ammenda irrogata dal Primo Giudice è troppo afflittiva in relazione alla portata reale dei fatti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società Taranto Sport S.r.l. riducendo l’ammenda a 1.500,00 euro. La tassa non va addebitata.
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