LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.170/C del 4/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE RAFFAELE RUBINO (C.U. N.165/C DEL 23/12/2005 GARA SAN MARINO-NOVARA DEL 21 DICEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.170/C del 4/01/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE RAFFAELE RUBINO (C.U. N.165/C
DEL 23/12/2005 GARA SAN MARINO-NOVARA DEL 21 DICEMBRE 2005).
La società Novara Calcio S.p.a. ha impugnato la decisione indicata in
epigrafe con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Raffaele Rubino la
squalifica per tre giornate di gara.
Nel reclamo la ricorrente, pur non negando la responsabilità del suo
tesserato per gli eventi allo stesso addebitati ("afferrava violentemente per il
collo un avversario"), sottolinea come tale azione scorretta sia stata compiuta
nel quadro di un generale parapiglia scatenatosi dopo che un suo compagno
di squadra aveva subito un fallo di gioco, prontamente sanzionato dall'arbitro
con conseguente interruzione del gioco.
Pertanto, considerando la dinamica dei fatti nel complesso succedersi di
azioni - reazioni fra calciatori, la reclamante chiede la riduzione della sanzione
inflitta al proprio tesserato.
La Commissione, dopo aver attentamente esaminato la descrizione dei
fatti contenuta negli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia meritevole di
accoglimento constatando la non aderenza della fattispecie in esame con la
previsione normativa della "condotta violenta" di cui all'art. 14, 2 bis lettera b)
C.G.S., che prevede la sanzione minima di tre giornate di squalifica applicata
dal giudice di prime cure.
Infatti, afferrare violentemente per il collo un avversario, pur costituendo atto
riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non è qualificabile come "atto
compiuto con intenzioni lesive", tale da integrare la previsione normativa
innanzi richiamata con conseguente applicazione della relativa sanzione
minima.
Pertanto, la Commissione valuta più equa e proporzionata alla gravità dei fatti
la sanzione della squalifica per due giornate di gara.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società Novara Calcio S.p.a. riducendo la
squalifica al calciatore Raffaele Rubino ad due gare effettive.
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