LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.170/C del 4/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE RAFFAELE RUBINO (C.U. N.165/C DEL 23/12/2005 GARA SAN MARINO-NOVARA DEL 21 DICEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.170/C del 4/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE RAFFAELE RUBINO (C.U. N.165/C DEL 23/12/2005 GARA SAN MARINO-NOVARA DEL 21 DICEMBRE 2005). La società Novara Calcio S.p.a. ha impugnato la decisione indicata in epigrafe con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Raffaele Rubino la squalifica per tre giornate di gara. Nel reclamo la ricorrente, pur non negando la responsabilità del suo tesserato per gli eventi allo stesso addebitati ("afferrava violentemente per il collo un avversario"), sottolinea come tale azione scorretta sia stata compiuta nel quadro di un generale parapiglia scatenatosi dopo che un suo compagno di squadra aveva subito un fallo di gioco, prontamente sanzionato dall'arbitro con conseguente interruzione del gioco. Pertanto, considerando la dinamica dei fatti nel complesso succedersi di azioni - reazioni fra calciatori, la reclamante chiede la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato. La Commissione, dopo aver attentamente esaminato la descrizione dei fatti contenuta negli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento constatando la non aderenza della fattispecie in esame con la previsione normativa della "condotta violenta" di cui all'art. 14, 2 bis lettera b) C.G.S., che prevede la sanzione minima di tre giornate di squalifica applicata dal giudice di prime cure. Infatti, afferrare violentemente per il collo un avversario, pur costituendo atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non è qualificabile come "atto compiuto con intenzioni lesive", tale da integrare la previsione normativa innanzi richiamata con conseguente applicazione della relativa sanzione minima. Pertanto, la Commissione valuta più equa e proporzionata alla gravità dei fatti la sanzione della squalifica per due giornate di gara. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società Novara Calcio S.p.a. riducendo la squalifica al calciatore Raffaele Rubino ad due gare effettive.
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