LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.170/C del 4/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.147/C DEL 13/12/2005 GARA PRO SESTO-SPEZIA DEL 10 DICEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.170/C del 4/01/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
3.000,00 EURO (C.U. N.147/C DEL 13/12/2005 GARA PRO SESTO-SPEZIA
DEL 10 DICEMBRE 2005).
Con atto in data 13/12/2005 la società A.C. Pro Sesto S.r.l. ha
preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.
Successivamente la suddetta non ha fatto seguito al preannunciato
reclamo, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di
Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito
della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società A.C. Pro Sesto
S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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