LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.170/C del 4/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ OLBIA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARCO MUGNAINI (C.U. N.160/C DEL 19/12/2005 GARA IVREA-OLBIA DEL 18 DICEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.170/C del 4/01/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ OLBIA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARCO MUGNAINI (C.U. N.160/C DEL
19/12/2005 GARA IVREA-OLBIA DEL 18 DICEMBRE 2005).
La società Olbia Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione indicata in
epigrafe con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Marco Mugnaini la
squalifica per tre gare effettive.
Nel reclamo la ricorrente, pur non negando la responsabilità del suo
tesserato per gli eventi allo stesso addebitati ("colpiva con uno schiaffo un
avversario"), sottolinea come la sanzione comminata appaia del tutto
sproporzionata sia all'atto intrinsecamente considerato sia alla diversa
valutazione della reazione avuta dall'avversario colpito dallo schiaffo ("reagiva
colpendolo con un calcio all'altezza del ginocchio"), sanzionata dal Giudice
Sportivo con la squalifica di tre giornate di gara.
Conclude la ricorrente con la richiesta di riduzione della sanzione ad una sola
giornata.
La Commissione, dopo aver attentamente esaminato la descrizione dei
fatti contenuta negli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia meritevole di parziale
accoglimento constatando la non aderenza della fattispecie in esame con la
previsione normativa della "condotta violenta" di cui all'art. 14, 2 bis lettera b)
C.G.S., che prevede la sanzione minima di tre giornate di squalifica applicata
dal giudice di prime cure.
Infatti, il colpire con uno schiaffo un avversario senza procurargli alcuna
conseguenza di carattere fisico, pur costituendo atto riprovevole e meritevole
di adeguata sanzione non è qualificabile come "atto compiuto con intenzioni
lesive", tale da integrare la previsione normativa innanzi richiamata con
conseguente applicazione della relativa sanzione minima.
Pertanto, la Commissione valuta più equa e proporzionata alla gravità dei fatti
la sanzione della squalifica per due giornate di gara.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società Olbia Calcio S.r.l.
riducendo la squalifica al calciatore Marco Mugnaini a due gare effettive.
La tassa non va addebitata. .
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