LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.170/C del 4/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FERDINANDO CASTALDO (C.U. N.147/C DEL 13/12/2005 GARA LATINA-GIUGLIANO DELL’11 DICEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.170/C del 4/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FERDINANDO CASTALDO (C.U. N.147/C DEL 13/12/2005 GARA LATINA-GIUGLIANO DELL’11 DICEMBRE 2005). La società S.S. Giugliano Calcio S.r.l. ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per cinque gare effettive il calciatore Ferdinando Castaldo perché nel corso della gara Latina- Giugliano dell’11 dicembre 2005 “dopo una decisione tecnica dell’arbitro correva verso un assistente arbitrale e gli poneva una mano al collo, ma senza stringerlo, e conseguentemente non provocando all’ufficiale di gara conseguenze fisiche”. Nel suo reclamo, corredato da richiami giurisprudenziali, la società chiede la riduzione della squalifica a due gare effettive o nella misura ritenuta congrua, sostenendo che nella sostanza può essere addebitata al Castaldo esclusivamente la circostanza di aver “appoggiato una mano al collo” di un assistente arbitrale. Evidenzia, altresì: che “nessuna minaccia, nessuna ingiuria, nessuna manifestazione di accennato atteggiamento irriguardoso, né tanto meno violento, è stato riscontrato nella fattispecie dal giudice di prime cure, dopo aver dettagliatamente valutato il referto dell’assistente”; che dopo la notifica dell’espulsione il calciatore ebbe a lasciare il campo senza protesta alcuna. All’odierna riunione le tesi difensive sono state ribadite ed ampliate dall’avv.ssa Fiorillo, che ha concluso per la riduzione della sanzione. Per la decisione è bene riportare testualmente quanto riferisce l’assistente arbitrale: “al 22’ del secondo tempo il calciatore n.5 Castaldo Ferdinando della società Giugliano, dopo aver annullato un goal alla stessa squadra, correva verso di me e come gesto di disappunto appoggiava una mano al mio collo e stringendo la mano stessa come per afferrarlo. La pressione che produceva non mi creava comunque dolore”: Osserva la Commissione che la condotta del calciatore si pone al limite della violenza e concretizza una condotta gravemente ingiuriosa ed irriguardosa, congruamente sanzionata dal Giudice Sportivo alla luce della nuova formulazione dell’art.14 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Giugliano Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it