LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.170/C del 4/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FERDINANDO CASTALDO (C.U. N.147/C DEL 13/12/2005 GARA LATINA-GIUGLIANO DELL’11 DICEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.170/C del 4/01/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FERDINANDO
CASTALDO (C.U. N.147/C DEL 13/12/2005 GARA LATINA-GIUGLIANO
DELL’11 DICEMBRE 2005).
La società S.S. Giugliano Calcio S.r.l. ha presentato reclamo avverso la
delibera con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per cinque gare
effettive il calciatore Ferdinando Castaldo perché nel corso della gara Latina-
Giugliano dell’11 dicembre 2005 “dopo una decisione tecnica dell’arbitro
correva verso un assistente arbitrale e gli poneva una mano al collo, ma
senza stringerlo, e conseguentemente non provocando all’ufficiale di gara
conseguenze fisiche”.
Nel suo reclamo, corredato da richiami giurisprudenziali, la società
chiede la riduzione della squalifica a due gare effettive o nella misura ritenuta
congrua, sostenendo che nella sostanza può essere addebitata al Castaldo
esclusivamente la circostanza di aver “appoggiato una mano al collo” di un
assistente arbitrale. Evidenzia, altresì: che “nessuna minaccia, nessuna
ingiuria, nessuna manifestazione di accennato atteggiamento irriguardoso, né
tanto meno violento, è stato riscontrato nella fattispecie dal giudice di prime
cure, dopo aver dettagliatamente valutato il referto dell’assistente”; che dopo
la notifica dell’espulsione il calciatore ebbe a lasciare il campo senza protesta
alcuna.
All’odierna riunione le tesi difensive sono state ribadite ed ampliate
dall’avv.ssa Fiorillo, che ha concluso per la riduzione della sanzione.
Per la decisione è bene riportare testualmente quanto riferisce
l’assistente arbitrale: “al 22’ del secondo tempo il calciatore n.5 Castaldo
Ferdinando della società Giugliano, dopo aver annullato un goal alla stessa
squadra, correva verso di me e come gesto di disappunto appoggiava una
mano al mio collo e stringendo la mano stessa come per afferrarlo. La
pressione che produceva non mi creava comunque dolore”:
Osserva la Commissione che la condotta del calciatore si pone al limite
della violenza e concretizza una condotta gravemente ingiuriosa ed
irriguardosa, congruamente sanzionata dal Giudice Sportivo alla luce della
nuova formulazione dell’art.14 del Codice di Giustizia Sportiva.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Giugliano Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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