LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.17/C del 31/8/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI DI SERIE C A CARICO DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO DEL GIUGLIANO CALCIO, E DELLA SOCIETA’ GIUGLIANO CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.17/C del 31/8/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI DI SERIE C A CARICO DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO DEL GIUGLIANO CALCIO, E DELLA SOCIETA’ GIUGLIANO CALCIO S.R.L.-. Su deferimento del Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C si contestava - a Giuseppe Loveri, amministratore unico della società Giugliano Calcio S.r.l., la violazione dell’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva per avere prodotto al Collegio Arbitrale una ricevuta a firma del calciatore Fabio Vastarella risultata apocrifa; - alla società Giugliano Calcio S.r.l. la violazione di cui all’art. 2 comma 4) del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Amministratore Unico. Il deferimento trae origine da iniziativa del Collegio Arbitrale ad esito dell’espletamento, nella procedura di competenza, di consulenza calligrafica che concludeva qualificando come apocrifa la firma “Fabio Vastarella” apposta in calce alla ricevuta della società Giugliano Calcio S.r.l. datata 18 dicembre 2002. Contestavano i deferiti l’addebito, producendo in particolare elaborato peritale di parte che concludeva invece per l’autografia della firma in argomento. Alla riunione del 19 agosto 2005 nessuno era presente. Osserva la Commissione che l’ampia e documentata relazione di consulenza calligrafica di parte della prof. ssa Martinelli impedisce di ritenere compiutamente ed esaustivamente provata la natura apocrifa della firma “Fabio Vastarella” apposta in calce alla ricevuta della società Giugliano Calcio S.r.l. datata 18 dicembre 2002. In particolare le considerazioni del consulente di parte a proposito della uniformità dei meccanismi formativi e delle spinte dinamografiche delle grafie esaminate e l’identità della fluttuanza dimensionale degli indici di rotondità della grafie connotano l’attuale quadro probatorio di insufficienza di elementi atti a far ritenere provata la responsabilità dei deferiti in relazione all’incolpazione ascritta. Da tanto consegue la pronuncia assolutoria del Loveri e della società Giugliano. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Giuseppe Loveri, amministratore unico della società Giugliano, e la società Giugliano Calcio S.r.l. dagli addebiti loro contestati.
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