LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.17/C del 31/8/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE NASSIM MENDIL (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO S.R.L.).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.17/C del 31/8/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE NASSIM MENDIL (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO S.R.L.). Su deferimento della Procura Federale si contestava a Nassim Mendil, all’epoca dei fatti tesserato per la società Spezia Calcio S.r.l., la violazione dell’art. 1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.11, comma 2° del Regolamento per le Procedura Arbitrali e allegato B) per l’Esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, per non aver eseguito il lodo arbitrale pronunciato in data 16 dicembre 2003 dove veniva condannato al pagamento di 28.188,37 euro oltre I.V.A., spese procedimento arbitrale e spese legali, al sig. Giuseppe Galli, agente di calciatori. L’incolpato contestava l’addebito sostenendo di non aver mai ricevuto notizia della procedura arbitrale definita con lodo del 16 dicembre 2003. La Commissione, ritenutane la necessità ai fini del decidere, invitava l’Ufficio Indagini a svolgere approfondimenti in proposito, risultati di nessuna utilità avendo riferito l’Ufficio Indagini, con relazione del 27 maggio 2004, che non era stato possibile acquisire la prova del ricevimento della comunicazione della procedura arbitrale da parte del Mendil. Veniva invece acquisita documentazione di utilità dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti di Calciatori, dalla quale si evince che la lettera di convocazione del Mendil da parte del Collegio Arbitrale in argomento è stata spedita allo stesso Mendil in data 30 luglio 2003 presso l’indirizzo della società Ascoli Calcio e quindi restituitala mittente, risultando sulla copia della ricevuta dell’atto postale la dizione: “Non ritirato” – COMP. GIAC. (evidentemente: compiuta giacenza). All’odierna riunione erano presenti per la Procura Federale l’avv. Roberto Lombardi, che concludeva chiedendo la sanzione di 1.500,00 euro per Mendil; per il calciatore era invece presente il difensore, dott.ssa Ingrid De Simone, che concludeva chiedendo il proscioglimento del deferito. Osserva la Commissione che effettivamente non vi è prova agli atti del ricevimento da parte del Mendil della lettera di convocazione da parte del Collegio Arbitrale, risultando l’atto in argomento comunicato al calciatore presso società della quale il Mendil non era all’epoca più tesserato, risalendo la comunicazione al 30 luglio 2003 ed essendo cessato, come da censimento agli atti, il tesseramento del Mendil con l’Ascoli Calcio alla data del 30 giugno 2003. Va inoltre apprezzata la circostanza dell’esperita impugnativa del lodo arbitrale in argomento avanti al Giudice ordinario, circostanza questa che conforta ulteriormente la tesi difensiva. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il calciatore Nassim Mendil (all’epoca dei fatti tesserato società Spezia Calcio S.r.l.).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it