LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.181/C del 17/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE LUCA PAPONETTI (C.U. N.179/C DEL 16/1/2006 GARA PISTOIESE-LANCIANO DEL 13 GENNAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.181/C del 17/01/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE LUCA PAPONETTI (C.U. N.179/C
DEL 16/1/2006 GARA PISTOIESE-LANCIANO DEL 13 GENNAIO 2006).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società
S.S. Lanciano S.r.l. chiedendo la revoca della sanzione inflitta.
La richiesta è motivata dall’errore asseritamente commesso dall’arbitro
nell’identificare il calciatore Paponetti; quest’ultimo infatti, secondo il referto
dell’arbitro, “alzatosi dalla panchina spingeva con forza un avversario
appoggiandogli le mani sul petto”. Sostiene la ricorrente che il calciatore a cui
va addebitato il fatto innanzi descritto sarebbe il portiere di riserva Enrico
Guarna. Pertanto ricorrendo le condizioni previste dall’art.31 comma a2) del
C.G.S. la ricorrente chiede l’acquisizione della prova televisiva
preannunciando l’invio di una video cassetta, e in via istruttoria la richiesta di
un supplemento di rapporto.
All’odierna riunione, fissata alle ore 15.00 ed iniziata alle ore 15.30, non
risulta pervenuta a questa Commissione alcuna video cassetta.
In via istruttoria la Commissione ha ritenuto opportuno richiedere al
direttore di gara un supplemento di rapporto, con lo specifico invito ad indicare
gli elementi acquisiti per il riconoscimento del calciatore al quale ha
addebitato il comportamento scorretto.
In tale sede il direttore di gara, confermando il primo referto, ha
precisato di aver individuato con certezza il calciatore n.17 del Lanciano
Paponetti Luca in base ai seguenti elementi:
- il numero 17 riportato sulla gamba destra del pantalone della tuta indossata
dallo stesso, corrispondente al numero identificativo riportato nella distinta;
- dalla verifica, eseguita nell’intervallo, sulla carta di identità consegnata
insieme alla distinta medesima.
Precisa infine che al termine della gara il medesimo Paponetti Luca si
avvicinava nei pressi dello spogliatoio e stringendogli la mano gli porgeva le
scuse per l’accaduto.
Ritiene pertanto la Commissione che risultando accertata, dall’esame
degli atti ufficiali, la responsabilità del calciatore Paponetti Luca per i fatti a lui
addebitati, vada confermata la decisione del Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Lanciano S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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