LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.182/C del 18/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANSOVINO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.165/C DEL 23/12/2005 GARA CUOIOPELLI CAPPIANO R.-SANSOVINO DEL 21 DICEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.182/C del 18/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANSOVINO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.165/C DEL 23/12/2005 GARA CUOIOPELLI CAPPIANO R.-SANSOVINO DEL 21 DICEMBRE 2005). La società A.C. Sansovino S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo, in riferimento alla gara contro il Cuoiopelli Cappiano R. del 21/12/2005, ha irrogato la sanzione dell’ammenda di 3.000,00 euro “perché propri sostenitori, in campo avverso, introducevano abusivamente, accendevano e lanciavano fumogeni, senza conseguenze”. La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in considerazione del fatto che nella specie si sarebbe trattato di soli due fumogeni accesi in segno di entusiasmo. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, valutato che la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini riporta testualmente: “da parte dei tifosi della squadra ospite, alla fine del primo tempo, lancio di fumogeni (circa 10) … alla fine della gara altro lancio di fumogeni sempre da parte di tifosi della squadra ospite. Episodi ulteriori rispetto a quello riportato alla sezione 3”, ritiene che nel caso in esame la sanzione irrogata sia corretta e congrua, atteso che non si è trattato di soli due fumogeni e che vi è stata una reiterazione del comportamento antigiuridico. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Sansovino S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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