LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.182/C del 18/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE ALLENATORE ROSARIO FOTI (C.U. N.165/C DEL 23/12/2005 GARA CISCO ROMA-ANDRIA BAT DEL 21 DICEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.182/C del 18/01/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
QUATTRO GARE EFFETTIVE ALLENATORE ROSARIO FOTI (C.U.
N.165/C DEL 23/12/2005 GARA CISCO ROMA-ANDRIA BAT DEL 21
DICEMBRE 2005).
Con ricorso del 28/12/2005 la società A.S. Andria Bat S.r.l. impugna la
decisione del Giudice Sportivo, a fronte della quale il suo allenatore, sig.
Rosario Foti è stato squalificato per quattro gare effettive, in relazione alla
partita contro il Cisco Roma del 21/12/2005, “perché durante la gara,
assumendo atteggiamento pesantemente allusivo sulla correttezza
dell’arbitro, gli urlava espressioni gravemente offensive; gesto pesantemente
plateale (espulso)”.
Deduce la reclamante che il suo tesserato non avrebbe proferito alcuna
frase offensiva verso il direttore di gara, il quale, invece, non sarebbe stato
all’altezza della situazione, incorrendo in ripetuti errori arbitrali.
Allo scopo di verificare l’attendibilità delle tesi difensive la Commissione
ha ritenuto opportuno richiedere al direttore di gara un supplemento di referto.
In tale sede l’arbitro ha integralmente confermato il primo referto.
Dall’esame degli atti la Commissione ritiene che il reclamo è infondato
e non merita accoglimento. Infatti risulta incontestabilmente che il sig. Foti,
peraltro già richiamato dall’arbitro, “agitandosi con le braccia e nello stesso
momento tenendo fra le mani un pezzo di carta, simulava il gesto di contare i
soldi e nel mentre di tutto questo mi diceva urlando: di che colore sono queste
buste, venduto, vergognati”.
Risulta evidente che tale frase ha un chiaro contenuto offensivo,
avendo messo in dubbio l’onestà la correttezza del direttore di gara, tra l’altro
con un atteggiamento altamente offensivo e sopra le righe, “urlando” ed
“agitandosi con le braccia”.
Inoltre va considerato che il comportamento contestato al tesserato
della reclamante è stato posto in essere nella qualità di allenatore, ossia da
un soggetto che dovrebbe fungere da esempio e quindi tenere un
comportamento sportivamente irreprensibile.
La sanzione irrogata, pertanto, deve essere ritenuta congrua e,
conseguentemente, confermata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Andria Bat S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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