LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.190/C del 25/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 7.500,00 EURO CON LETTERA DIFFIDA ART.13/1 COMMA C DEL C.G.S. (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA FERMANA-SAN MARINO DELL’8 GENNAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.190/C del 25/01/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
7.500,00 EURO CON LETTERA DIFFIDA ART.13/1 COMMA C DEL C.G.S.
(C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA FERMANA-SAN MARINO DELL’8
GENNAIO 2006).
Con atto datato 11/1/2006 la società Fermana Calcio S.r.l. ha
preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.
Successivamente la suddetta non ha fatto seguito al preannunciato
reclamo, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di
Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito
della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Fermana Calcio
S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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