LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.190/C del 25/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO BAIANO (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA PISA-SANGIOVANNESE DELL’8 GENNAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.190/C del 25/01/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO
BAIANO (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA PISA-SANGIOVANNESE
DELL’8 GENNAIO 2006).
Con lettera del 12 gennaio 2006 la società A.C. Sangiovannese 1927
S.p.a. ricorreva avanti a questa Commissione per ottenere la riforma del
provvedimento sanzionatorio emanato dal Giudice di primo grado consistente
nella squalifica per due gare effettive del calciatore Francesco Baiano, per
aver egli, al termine della gara Pisa – Sangiovannese dell’8 gennaio 2006 e
fuori da ogni contesto agonistico, colpito un avversario, in reazione, con un
pugno al torace.
Nel reclamo citato, la società ricorrente affermava che i fatti così come
descritti nel referto arbitrale e nella relazione dell’Ufficio Indagini non erano
corrispondenti al vero. Identica impostazione difensiva veniva formulata dal
calciatore Baiano nella udienza del 20 gennaio nella quale il suddetto
compariva personalmente. Difatti, secondo il Baiano, egli non reagì con un
pugno, né fu colpito in analogo modo dal calciatore della squadra avversa.
Di converso, la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, che
nell’ordinamento sportivo assume fede di prova privilegiata e non può essere
smentita in alcun modo in assenza di contraria prova televisiva, smentisce
radicalmente tale ricostruzione.
Accertato così lo svolgersi degli avvenimenti, appare a questa
Commissione che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia congrua
rispetto ai fatti descritti
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Sangiovannese 1927 S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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