LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.190/C del 25/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ BASSANO VIRTUS 55 S.T. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUEL RIZZI (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA SANREMESE-BASSANO VIRTUS DELL’8 GENNAIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.190/C del 25/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ BASSANO VIRTUS 55 S.T. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUEL RIZZI (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA SANREMESE-BASSANO VIRTUS DELL’8 GENNAIO 2006). Intrerponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Emanuel Rizzi la squalifica per tre gare effettive per avere, nel corso della gara Sanremese-Bassano Virtus disputatasi il giorno 8/1/2006, colpito con una gomitata al volto un avversario mentre il giuoco si svolgeva in altra parte del campo, la società Bassano Virtus si duole dell’entità della sanzione inflitta al proprio tesserato – da ritenersi, a suo dire, “del tutto sproporzionata sia alla natura che alla gravità del fatto commesso” – e conseguentemente ne chiede la riduzione a due sole gare effettive, “non integrando l’accaduto alcuna condotta violenta”. A conforto del sopra espresso convincimento e della conseguente richiesta, la reclamante rende del contesto in cui l’episodio all’esame si è verificato una propria rappresentazione sostenendo che nella circostanza il Rizzi, al solo scopo di scrollarsi di dosso un avversario che gli aveva posto una mano sul volto, si divincolava scompostamente tenendo un braccio teso e così facendo colpiva in modo involontario detto avversario. Ciò stante, dopo richiami di giurisprudenza su fatti analoghi, la reclamante conclusivamente afferma che le peculiari caratteristiche dell’accaduto – “intento di divincolarsi ed inidoneità della condotta a produrre apprezzabili conseguenze in capo al soggetto passivo della supposta violenza” – inducono a dovere escludere che a quello di cui si discute possa attribuirsi la connotazione di un atto compiuto con intenzioni lesive. La Commissione, letto il reclamo, acquisito un supplemento di referto arbitrale, esaminati gli atti, rilevato che la versione dei fatti resa dalla reclamante non conflitta con le risultanze dei documenti ufficiali, atteso che nel riferire più dettagliatamente in merito all’episodio l’arbitro ha lodevolmente avuto cura di puntualizzare che nella circostanza il calciatore Rizzi ha agito “nell’intento di liberarsi e divincolarsi da un avversario”, è pervenuta al convincimento che l’atto da questi compiuto, pur riprovevole e da sanzionarsi adeguatamente, non ha tuttavia assunto, per la mancanza di dolo specifico, la connotazione di un’azione guidata da cosciente volontà di arrecare nocumento. Di conseguenza la Commissione ritiene, in conformità ad un proprio già manifestato orientamento, di dover accogliere il gravame. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società Bassano Virtus 55 S.T. S.r.l. riducendo la squalifica del calciatore Emanuel Rizzi a due gare effettive. La tassa non va addebitata.
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