LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.190/C del 25/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ BASSANO VIRTUS 55 S.T. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUEL RIZZI (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA SANREMESE-BASSANO VIRTUS DELL’8 GENNAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.190/C del 25/01/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ BASSANO VIRTUS 55 S.T. S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUEL RIZZI (C.U.
N.175/C DEL 10/1/2006 GARA SANREMESE-BASSANO VIRTUS DELL’8
GENNAIO 2006).
Intrerponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice
Sportivo ha irrogato al calciatore Emanuel Rizzi la squalifica per tre gare
effettive per avere, nel corso della gara Sanremese-Bassano Virtus
disputatasi il giorno 8/1/2006, colpito con una gomitata al volto un avversario
mentre il giuoco si svolgeva in altra parte del campo, la società Bassano
Virtus si duole dell’entità della sanzione inflitta al proprio tesserato – da
ritenersi, a suo dire, “del tutto sproporzionata sia alla natura che alla gravità
del fatto commesso” – e conseguentemente ne chiede la riduzione a due sole
gare effettive, “non integrando l’accaduto alcuna condotta violenta”.
A conforto del sopra espresso convincimento e della conseguente
richiesta, la reclamante rende del contesto in cui l’episodio all’esame si è
verificato una propria rappresentazione sostenendo che nella circostanza il
Rizzi, al solo scopo di scrollarsi di dosso un avversario che gli aveva posto
una mano sul volto, si divincolava scompostamente tenendo un braccio teso e
così facendo colpiva in modo involontario detto avversario. Ciò stante, dopo
richiami di giurisprudenza su fatti analoghi, la reclamante conclusivamente
afferma che le peculiari caratteristiche dell’accaduto – “intento di divincolarsi
ed inidoneità della condotta a produrre apprezzabili conseguenze in capo al
soggetto passivo della supposta violenza” – inducono a dovere escludere che
a quello di cui si discute possa attribuirsi la connotazione di un atto compiuto
con intenzioni lesive.
La Commissione, letto il reclamo, acquisito un supplemento di referto
arbitrale, esaminati gli atti, rilevato che la versione dei fatti resa dalla
reclamante non conflitta con le risultanze dei documenti ufficiali, atteso che
nel riferire più dettagliatamente in merito all’episodio l’arbitro ha lodevolmente
avuto cura di puntualizzare che nella circostanza il calciatore Rizzi ha agito
“nell’intento di liberarsi e divincolarsi da un avversario”, è pervenuta al
convincimento che l’atto da questi compiuto, pur riprovevole e da sanzionarsi
adeguatamente, non ha tuttavia assunto, per la mancanza di dolo specifico, la
connotazione di un’azione guidata da cosciente volontà di arrecare
nocumento.
Di conseguenza la Commissione ritiene, in conformità ad un proprio già
manifestato orientamento, di dover accogliere il gravame.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società Bassano Virtus 55 S.T. S.r.l. riducendo
la squalifica del calciatore Emanuel Rizzi a due gare effettive.
La tassa non va addebitata.
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