LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.190/C del 25/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. LATINA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GAETANO LONARDO ED AMMENDA 10.000,00 EURO CON LETTERA DIFFIDA ART.13/1 COMMA C DEL C.G.S. (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA REAL MARCIANISE-LATINA DELL’8 GENNAIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.190/C del 25/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. LATINA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GAETANO LONARDO ED AMMENDA 10.000,00 EURO CON LETTERA DIFFIDA ART.13/1 COMMA C DEL C.G.S. (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA REAL MARCIANISE-LATINA DELL’8 GENNAIO 2006). Con la delibera indicata in oggetto il Giudice Sportivo ha squalificato per tre gare effettive il calciatore Gaetano Lonardo (A.S. Latina S.p.a.) “per atto di violenza verso un avversario che colpiva a gioco fermo con uno schiaffo al viso che lo faceva cadere a terra“. Per ottenere l’annullamento o, in ipotesi, la riduzione della sanzione ha proposto reclamo la società sostenendo che l’episodio riportato dall’arbitro nel proprio rapporto si sarebbe svolto mentre il calciatore Gaetano Lonardo ed un suo antagonista si contendevano il recupero del pallone vicino alla linea laterale ma ancora sul terreno di gioco. Aggiunge che il Lonardo in tale occasione si sarebbe limitato ad allontanare con una spinta l’avversario, poi caduto platealmente a terra, che stava esercitando su di lui una forte pressione fisica. Col supplemento acquisito in questa sede il direttore di gara ha confermato il rapporto precisando che, a gioco fermo per l’uscita del pallone in fallo laterale, il Lonardo colpì “in maniera deliberata con uno schiaffo al volto” un calciatore del Marcianise che, durante un alterco verbale, gli aveva appoggiato una mano sul petto. La tesi della reclamante è dunque smentita dagli atti ufficiali e non può perciò essere accolta. Osserva in proposito la Commissione che il colpire un avversario con uno schiaffo al volto assume, senza dubbio, i connotati di condotta violenta soprattutto perché non ha e non può avere alcuna attinenza col gioco del calcio e, nella specie, anche perché l’episodio si è svolto a gioco fermo per l’uscita in fallo laterale del pallone. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo risulta perfettamente in linea con il disposto di cui alla norma dell’art. 14, 2bis lett. b) C.G.S. e deve perciò essere confermata. La società A.S. Latina S.p.a. ha inoltre proposto reclamo avverso l’ammenda di 10.000,00 euro con lettera di diffida inflitta dal Giudice Sportivo per sentirla annullare o in ipotesi ridurre sul presupposto di un’errata esposizione dei fatti riportati nella decisione impugnata. Sostiene che il pullman nel quale erano trasportati i tifosi del Latina fu costretto a fermarsi per la presenza di un autoveicolo dei vigili urbani che ne ostruiva il passaggio e che, in tale frangente, alcuni sostenitori del Marcianise lanciarono petardi sotto il pullman provocando la rottura di un vetro e l’aggressione da parte degli ospiti di un tifoso della squadra locale. Successivamente, dopo che gli animi si erano placati per l’intervento della Polizia, i tifosi laziali sono stati accompagnati nel settore dello stadio ad essi destinato. Contesta perciò che il ritardo nell’inizio della gara sia stato causato dai suoi tifosi perché i fumogeni sono stati lanciati dall’esterno dello stadio in direzione del settore ad essi riservato, sottolineando che l’episodio verificatosi fuori dello stadio è stato così riferito dal commissario di campo che, invece, si trovava al suo interno. Aggiunge che anche il lancio di petardi all’interno del settore occupato dagli ospiti al termine della gara, causa della distruzione di alcuni seggiolini, era opera dei supporters di casa. Il Collaboratore dell’Ufficio Indagini riferisce con precisione nella propria relazione questi fatti direttamente percepiti: a) prima dell’inizio della gara i tifosi del Latina, aperta la porta del pullman che li trasportava, hanno aggredito un sostenitore del Marcianise colpendolo con calci e pugni e con un segnale stradale dagli stessi divelto provocandone il ricovero in ospedale per la suturazione delle ferite riportate; b) risaliti sul pullman, colpito con calci e pugni da alcuni spettatori locali, gli ospiti hanno lanciato al loro indirizzo bottiglie vuote ed alcuni grossi petardi; c) la gara ha avuto inizio con ritardo “...per il lancio di tre fumogeni lanciati dall’esterno proprio dai tifosi del Latina”; d) “i tifosi del Latina, a fine gara, hanno divelto alcuni sedili, pezzi di rubinetti dei servizi igienici del locale adibito a W.C. per lanciarli al di fuori dello stadio contro i tifosi del Marcianise, in risposta del lancio di pietre operato da costoro”. Osserva la Commissione che - rilevato che per altri fatti avvenuti in occasione della stessa gara ed ascrivibili ai propri tifosi il Real Marcianise è stato opportunamente sanzionato con separata delibera - gli episodi di inammissibile violenza direttamente percepiti dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini e descritti nella propria relazione sono esattamente gli stessi adoperati dal Giudice Sportivo per motivare la sanzione dell’ammenda comminata alla società Latina con la delibera impugnata. Ne consegue che la ricostruzione dei fatti offerta dalla società reclamante non può trovare accoglimento e, considerato anche che l’entità della sanzione appare adeguata agli accadimenti di cui i tifosi del Latina sono stati autori, il reclamo deve essere respinto. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Latina S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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