LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.190/C del 25/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 7.000,00 EURO CON LETTERA DIFFIDA ART.13/1 COMMA C DEL C.G.S. (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA REAL MARCIANISELATINA DELL’8 GENNAIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.190/C del 25/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 7.000,00 EURO CON LETTERA DIFFIDA ART.13/1 COMMA C DEL C.G.S. (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA REAL MARCIANISELATINA DELL’8 GENNAIO 2006). Con atto datato 12/1/2006 la società Real Marcianise Calcio S.p.a. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Successivamente la suddetta non ha fatto seguito al preannunciato reclamo, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Real Marcianise Calcio S.p.a. -. La tassa va addebitata.
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