LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.219/C del 15/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO CALCIATORE ALEX CORDAZ (A.S. ACIREALE S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.198/C DEL 31/1/2006 GARA SANGIOVANNESE-ACIREALE DEL 29 GENNAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.219/C del 15/02/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO CALCIATORE ALEX CORDAZ (A.S. ACIREALE S.R.L.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.198/C DEL
31/1/2006 GARA SANGIOVANNESE-ACIREALE DEL 29 GENNAIO 2006).
Contro la delibera del Giudice Sportivo, (C.U. n.198/C del 31/1/2006
gara Sangiovannese–Acireale del 29 gennaio 2006) che ha inflitto due gare
effettive di squalifica al calciatore Alex Cordaz della società A.S. Acireale S.r.l.
“perché rientrando agli spogliatoi dava luogo ad un gesto volgare nonchè
gravemente scorretto e provocatorio nei confronti del pubblico locale (rapp.
Uff. Ind.)”, il calciatore Alex Cordaz propone reclamo richiedendo la riduzione
della sanzione a una sola giornata giacchè il suo gesto senza espressioni
verbali sarebbe stato scorretto, ma con altro significato meno volgare.
Alla riunione odierna è presente il calciatore ricorrente che, in sintesi,
motiva e conferma il suo appello in quanto nella confusione creatasi a fine
partita, al rientro negli spogliatoi mentre la gente stava prendendosela con la
squadra ospite, lui in effetti non avrebbe offeso nessuno ma soltanto fatto il
gesto per dire loro che avevano avuto fortuna.
Dal rapporto del collaboratore emerge che il calciatore dell’Acireale,
Cordaz Alex, in chiaro gesto di provocazione del pubblico, imboccando il
tunnel di accesso agli spogliatoi, abbia allargato le braccia con le mani aperte
ed entrambi pollici ed indici allargati, mimando il volgare gesto del “vi faccio
un …. così”. In tale contesto, non viene accertata l’effettiva intenzione del
giocatore di rivolgere minacce e/o ingiurie nei confronti del pubblico.
Il comportamento del Cordaz va ridimensionato; esso può dunque
essere sanzionato con una sola giornata, così riducendo la squalifica inflitta
dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo del calciatore Alex Cordaz (A.S. Acireale S.r.l.)
riducendo la squalifica ad una gara effettiva.
La tassa non va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.219/C del 15/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO CALCIATORE ALEX CORDAZ (A.S. ACIREALE S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.198/C DEL 31/1/2006 GARA SANGIOVANNESE-ACIREALE DEL 29 GENNAIO 2006)."