LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.228/C del 22/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CRISTIAN MANDRELLI (C.U. N.216/C DEL 13/2/2006 GARA VENEZIA-CUNEO DEL 12 FEBBRAIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.228/C del 22/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CRISTIAN MANDRELLI (C.U. N.216/C DEL 13/2/2006 GARA VENEZIA-CUNEO DEL 12 FEBBRAIO 2006). Interponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Cristian Mandrelli la squalifica per due gare effettive, la società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. si duole della sanzione inflitta, dichiarando, in buona sostanza, di ritenerla eccessivamente punitiva in raffronto alla reale portata dell’infrazione commessa dal proprio tesserato atteso che, a suo giudizio “l’arbitro ha giudicato tale comportamento meritevole della sola ammonizione”. Conclude quindi chiedendo che la sanzione comminata venga “benevolmente” ridotta nella sua entità. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, rilevato che il titolo di incolpazione trova piena rispondenza nel resoconto dell’accaduto fornito dall’arbitro nel referto di gara, considerato il vigore di prova privilegiata conferita dal Codice di Giustizia Sportiva alle risultanze dei documenti ufficiali, rilevato il non equivoco tenore ingiurioso dell’espressione indirizzata dall’incolpato ad uno degli assistenti al direttore di gara, ritiene di non poter recepire la riduttiva valutazione dell’episodio offerta nel reclamo ed accogliere la conseguente richiesta. Ne consegue la totale conferma della decisione impugnata, apparendo la stessa immune da vizi anche sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Cuneo 1905 S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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