LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.228/C del 22/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE LUIGI BOCCOLINI (C.U. N.216/C DEL 13/2/2006 GARA VITTORIA-REAL MARCIANISE DEL 12 FEBBRAIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.228/C del 22/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE LUIGI BOCCOLINI (C.U. N.216/C DEL 13/2/2006 GARA VITTORIA-REAL MARCIANISE DEL 12 FEBBRAIO 2006). Con atto in data 15/2/2006 la società Real Marcianise Calcio S.p.a. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Successivamente la suddetta non ha fatto seguito al preannunciato reclamo, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Real Marcianise Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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