LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.228/C del 22/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA 6.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA (C.U. N.216/C DEL 13/2/2006 GARA ANDRIA BAT-TARANTO DEL 12 FEBBRAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.228/C del 22/02/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA
6.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA (C.U. N.216/C DEL 13/2/2006
GARA ANDRIA BAT-TARANTO DEL 12 FEBBRAIO 2006).
Interponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice
Sportivo le ha irrogato l’ammenda di 6.000,00 euro con lettera di diffida, per
avere i propri sostenitori tenuto – nel corso della gara disputatasi il 12/2/2006
fra l’Andria Bat e la reclamante – il comportamento descritto nella motivazione
del provvedimento impugnato, la società Taranto Sport S.r.l. si duole della
entità della sanzione, ritenendola sperequata rispetto alla minore misura di
quella parimenti irrogata alla società ospitante, il cui comportamento dei suoi
sostenitori la reclamante assume essere stato tale da doversi a suo avviso
“ascrivere alla società Andria Bat ad una responsabilità maggiore di quella
imputata al Taranto Sport”.
Dichiara quindi, sulla scorta delle considerazioni ampiamente svolte
nell’articolato reclamo, risultare a suo avviso non comprensibile il motivo per
cui il Taranto Sport “debba soggiacere alla sanzione dell’ammenda (giusta,
ma iniqua nella misura se proporzionata a quella comminata all’A.S. Andria
Bat ed a quelle irrogate ad altre società per casi analoghi), all’obbligo di
risarcimento danni (soltanto presunti) nonché, addirittura, alla diffida art.13/1
Codice di Giustizia Sportiva”.
Chiede pertanto, in tesi il totale annullamento dell’impugnata delibera,
ed in subordine annullarsi sia la diffida che l’obbligo di risarcimento danni e
ridursi l’ammenda a più equa entità.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene di non poter
accogliere il gravame neppure parzialmente, essendo dell’avviso che
nell’esaminata fattispecie la effettiva, palese gravità dei fatti di cui la società è
oggettivamente tenuta a rispondere, quale risulta in modo inequivoco dai
documenti ufficiali costituenti fonte di prova privilegiata per gli organi di
Giustizia Sportiva, sia stato oggetto di giusta valutazione da parte del primo
giudice ai fini di una corretta graduazione della sanzione da irrogarsi.
Di modo che la delibera del Giudice Sportivo alla quale il reclamo attiene, non
risulta inficiata da errori o vizi logici di sorta, merita integrale conferma.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo il reclamo della Taranto Sport S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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