LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.229/C del 22/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MASSIMO LONDROSI, DIRETTORE SPORTIVO PRO TEMPORE DELLA SOCIETA’ CASALE CALCIO E DELLA SOCIETA’ A.S. CASALE CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.229/C del 22/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MASSIMO LONDROSI, DIRETTORE SPORTIVO PRO TEMPORE DELLA SOCIETA’ CASALE CALCIO E DELLA SOCIETA’ A.S. CASALE CALCIO S.R.L.-. Su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. è stata contestata a Massimo Londrosi, direttore sportivo pro tempore della società A.S. Casale Calcio S.r.l. , la violazione dell’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere provveduto a creare dei falsi contratti con i calciatori Andrea Merenda e Cristian Scalzo datati 29 e 30 giugno 2005 e falsificato i precedenti contratti datati 28 e 31 gennaio 2005 nella durata e nel corrispettivo pattuito ed infine la firma del presidente Coppo limitatamente al contratto col calciatore Scalzo del 31/1/2005; alla società A.S. Casale Calcio S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S., per l’addebito contestato al proprio tesserato. Con memoria difensiva, depositata nelle forme e nei termini di rito, il deferito Massimo Londrosi eccepiva il difetto di giurisdizione nei suoi confronti della Commissione Disciplinare c/o Lega Professionisti Serie C, sostenendo che far parte dell’A.D.I.S.E. – Associazione dei Direttori Sportivi – nonché l’iscrizione nel relativo elenco speciale tenuto dalla F.I.G.C., non comporta, certamente, lo status di tesserato per la F.I.G.C., come ben può ricavarsi dalle Carte Federali; in subordine e nel merito ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito mossogli dalla Procura Federale della F.I.G.C. per non aver commesso i fatti contestatigli. In via istruttoria, ha chiesto l’ammissione di alcuni testi in merito alle modalità di sottoscrizione successiva dei contratti “de quibus”, depositati in Lega il 28 e 31 gennaio 2005, nonché circa il contenuto degli stessi. La società A.S. Casale Calcio S.r.l., sostenendo “che il sig. Massimo Londrosi non ha mai rappresentato la società Casale Calcio ai sensi delle norme federali non avendo mai avuto la rappresentanza e la firma dela società”, ha chiesto il proscioglimento della stessa dalla contestazione mossale. All’odierna riunione erano presenti il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini e l’avv. Alessandro Martini per il deferito, che concludevano come da verbale. Ritiene preliminarmente la Commissione che l’eccezione di difetto di giurisdizione sia destituita di fondamento e debba pertanto essere respinta, avuto riguardo al fatto che, ai sensi dell’art.2 del Regolamento dell’elenco speciale dei Direttori Sportivi, l’iscrizione in tale elenco comporta l’assunzione della status di tesserato della F.I.G.C., che non viene meno con la cessazione temporanea dell’attività, ma a seguito di cancellazione dall’elenco suddetto per i motivi previsti dall’art.5 del citato regolamento o, come appare logico anche se espressamente non previsto da tale articolo, su richiesta dell’interessato. Per quanto attiene il merito si rileva che dalle risultanze documentali ritualmente acquisite non emergono sufficienti elementi per potere pervenire con la necessaria certezza ad una affermazione di responsabilità del Londrosi. Ed invero, i contratti stipulati dall’A.S. Casale Calcio S.r.l. il 28 gennaio 2005 con il calciatore Merenda ed il 31 gennaio 2005 col calciatore Scalzo, ritualmente depositati presso la Lega Professionisti Serie C, regolarmente onorati da entrambe le parti e successivamente ceduti ad altre società, sicchè il fatto che la firma apposta dal presidente sul contratto dello Scalzo appaia “icto oculi” diversa da quella riconosciuta come autentica dallo stesso presidente Coppo – vedi firma apposta sul contratto relativo al calciatore Merenda in data 28 gennaio 2005 -, sta solo a dimostrare che essa possa essere stata apposta da persona diversa dal presidente, ma di concerto con la società che era particolarmente interessata all’ingaggio dello Scalzo. Tale assunto è provato dai frequenti contatti telefonici intercorsi l’ultimo giorno del calcio mercato (31 gennaio 2005) tra il Londrosi ed il presidente Coppo ed altri dirigenti del A.S. Casale Calcio S.r.l. (vedi tabulati Vodafone relativi al traffico telefonico in uscita dall’utente 347-7597185 intestata al Londrosi nel giorno 31 gennaio 2005 – documento 4 e 5 allegati alla memoria difensiva). Per quanto attiene ai contratti depositati in Lega il 29 e 30 giugno 2005 relativi ai suddetti calciatori per importi nettamente inferiori a quelli pattuititi con quelli precedenti (28 e 31 gennaio 2005), va rilevato che tutti i presunti contraenti disconoscono le firme apposte su di essi, sicchè se ne deve ritenere sufficientemente provata la loro falsità. Ciò premesso, appare arduo individuare con la necessaria certezza nel Londrosi la persona che ha provveduto alla stesura di tali falsi contratti, atteso che in data 30 giugno 2005 – momento conclusivo della stagione sportiva 2004/2005 – era cessato il rapporto negoziale tra la Casale Calcio ed il suo direttore sportivo e non vi erano in corso trattative per il suo rinnovamento. Il Londrosi non avrebbe, pertanto, avuto alcun interesse alla loro formazione effettuata verosimilmente al solo fine di favorire la società A.S. Casale Calcio in difficoltà con il superamento del tetto economico e necessitante quindi di copertura fidejussoria. Alla luce delle suesposte considerazioni deve ritenersi che le prove acquisite non assumono quella consistenza ed efficacia tale da poter fondare un’affermazione di responsabilità del Londrosi, il quale va prosciolto per non avere commesso il fatto. Analoga decisione va presa nei confronti della società A.S. Casale Calcio S.r.l. avuto riguardo al fatto contestatole. Per questi motivi, la Commissione respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare sollevata dall’incolpato d e l i b e r a di prosciogliere Massimo Londrosi dall’incolpazione ascrittagli per non aver commesso il fatto ed assolve conseguentemente la società A.S. Casale Calcio S.r.l. dall’addebito contestatole.
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