LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.229/C del 22/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MASSIMO LONDROSI, DIRETTORE SPORTIVO PRO TEMPORE DELLA SOCIETA’ CASALE CALCIO E DELLA SOCIETA’ A.S. CASALE CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.229/C del 22/02/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI MASSIMO LONDROSI, DIRETTORE SPORTIVO PRO
TEMPORE DELLA SOCIETA’ CASALE CALCIO E DELLA SOCIETA’ A.S.
CASALE CALCIO S.R.L.-.
Su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. è stata contestata a
Massimo Londrosi, direttore sportivo pro tempore della società A.S. Casale
Calcio S.r.l. , la violazione dell’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva,
per avere provveduto a creare dei falsi contratti con i calciatori Andrea
Merenda e Cristian Scalzo datati 29 e 30 giugno 2005 e falsificato i precedenti
contratti datati 28 e 31 gennaio 2005 nella durata e nel corrispettivo pattuito
ed infine la firma del presidente Coppo limitatamente al contratto col
calciatore Scalzo del 31/1/2005;
alla società A.S. Casale Calcio S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di
cui all’art.2 comma 4 del C.G.S., per l’addebito contestato al proprio tesserato.
Con memoria difensiva, depositata nelle forme e nei termini di rito, il
deferito Massimo Londrosi eccepiva il difetto di giurisdizione nei suoi confronti
della Commissione Disciplinare c/o Lega Professionisti Serie C, sostenendo
che far parte dell’A.D.I.S.E. – Associazione dei Direttori Sportivi – nonché
l’iscrizione nel relativo elenco speciale tenuto dalla F.I.G.C., non comporta,
certamente, lo status di tesserato per la F.I.G.C., come ben può ricavarsi dalle
Carte Federali; in subordine e nel merito ha chiesto il proscioglimento da ogni
addebito mossogli dalla Procura Federale della F.I.G.C. per non aver
commesso i fatti contestatigli.
In via istruttoria, ha chiesto l’ammissione di alcuni testi in merito alle
modalità di sottoscrizione successiva dei contratti “de quibus”, depositati in
Lega il 28 e 31 gennaio 2005, nonché circa il contenuto degli stessi.
La società A.S. Casale Calcio S.r.l., sostenendo “che il sig. Massimo
Londrosi non ha mai rappresentato la società Casale Calcio ai sensi delle
norme federali non avendo mai avuto la rappresentanza e la firma dela
società”, ha chiesto il proscioglimento della stessa dalla contestazione
mossale.
All’odierna riunione erano presenti il rappresentante della Procura
Federale, avv. Federico Bagattini e l’avv. Alessandro Martini per il deferito,
che concludevano come da verbale.
Ritiene preliminarmente la Commissione che l’eccezione di difetto di
giurisdizione sia destituita di fondamento e debba pertanto essere respinta,
avuto riguardo al fatto che, ai sensi dell’art.2 del Regolamento dell’elenco
speciale dei Direttori Sportivi, l’iscrizione in tale elenco comporta l’assunzione
della status di tesserato della F.I.G.C., che non viene meno con la cessazione
temporanea dell’attività, ma a seguito di cancellazione dall’elenco suddetto
per i motivi previsti dall’art.5 del citato regolamento o, come appare logico
anche se espressamente non previsto da tale articolo, su richiesta
dell’interessato.
Per quanto attiene il merito si rileva che dalle risultanze documentali
ritualmente acquisite non emergono sufficienti elementi per potere pervenire
con la necessaria certezza ad una affermazione di responsabilità del
Londrosi. Ed invero, i contratti stipulati dall’A.S. Casale Calcio S.r.l. il 28
gennaio 2005 con il calciatore Merenda ed il 31 gennaio 2005 col calciatore
Scalzo, ritualmente depositati presso la Lega Professionisti Serie C,
regolarmente onorati da entrambe le parti e successivamente ceduti ad altre
società, sicchè il fatto che la firma apposta dal presidente sul contratto dello
Scalzo appaia “icto oculi” diversa da quella riconosciuta come autentica dallo
stesso presidente Coppo – vedi firma apposta sul contratto relativo al
calciatore Merenda in data 28 gennaio 2005 -, sta solo a dimostrare che essa
possa essere stata apposta da persona diversa dal presidente, ma di
concerto con la società che era particolarmente interessata all’ingaggio dello
Scalzo.
Tale assunto è provato dai frequenti contatti telefonici intercorsi l’ultimo
giorno del calcio mercato (31 gennaio 2005) tra il Londrosi ed il presidente
Coppo ed altri dirigenti del A.S. Casale Calcio S.r.l. (vedi tabulati Vodafone
relativi al traffico telefonico in uscita dall’utente 347-7597185 intestata al
Londrosi nel giorno 31 gennaio 2005 – documento 4 e 5 allegati alla memoria
difensiva).
Per quanto attiene ai contratti depositati in Lega il 29 e 30 giugno 2005
relativi ai suddetti calciatori per importi nettamente inferiori a quelli pattuititi
con quelli precedenti (28 e 31 gennaio 2005), va rilevato che tutti i presunti
contraenti disconoscono le firme apposte su di essi, sicchè se ne deve
ritenere sufficientemente provata la loro falsità.
Ciò premesso, appare arduo individuare con la necessaria certezza nel
Londrosi la persona che ha provveduto alla stesura di tali falsi contratti, atteso
che in data 30 giugno 2005 – momento conclusivo della stagione sportiva
2004/2005 – era cessato il rapporto negoziale tra la Casale Calcio ed il suo
direttore sportivo e non vi erano in corso trattative per il suo rinnovamento.
Il Londrosi non avrebbe, pertanto, avuto alcun interesse alla loro
formazione effettuata verosimilmente al solo fine di favorire la società A.S.
Casale Calcio in difficoltà con il superamento del tetto economico e
necessitante quindi di copertura fidejussoria.
Alla luce delle suesposte considerazioni deve ritenersi che le prove
acquisite non assumono quella consistenza ed efficacia tale da poter fondare
un’affermazione di responsabilità del Londrosi, il quale va prosciolto per non
avere commesso il fatto. Analoga decisione va presa nei confronti della
società A.S. Casale Calcio S.r.l. avuto riguardo al fatto contestatole.
Per questi motivi, la Commissione
respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare
sollevata dall’incolpato
d e l i b e r a
di prosciogliere Massimo Londrosi dall’incolpazione ascrittagli per non aver
commesso il fatto ed assolve conseguentemente la società A.S. Casale
Calcio S.r.l. dall’addebito contestatole.
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