LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.229/C del 22/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LUIGINO LUCCI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ BELLARIA IGEA M. E DELLA SOCIETA’ A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.229/C del 22/02/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI LUIGINO LUCCI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ BELLARIA
IGEA M. E DELLA SOCIETA’ A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato
contestalo:
- al sig. Luigino Lucci, presidente della società A.C. Bellaria Igea Marina
S.r.L., la violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 1 del Codice di
Giustizia Sportiva, per avere organizzato la gara amichevole Bellaria Igea
Marina-Cesena del 30/7/2005 senza autorizzazione della Lega Professionisti
Serie C e facendo arbitrare una terna non appartenente alla F.I.G.C.;
- alla società A.C Bellaria Marina S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione
di cui all’art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti
contestati al proprio presidente.
Nessuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire nei termini una memoria
difensiva.
All’odierna riunione è presente la Procura Federale, rappresentata
dall’avv. Federico Bagattini, il quale ha conclusivamente chiesto affermarsi la
colpevolezza dei soggetti deferiti e conseguentemente irrogarsi l’ammenda di
5.000,00 euro alla società e l’inibizione per un mese al presidente della
stessa.
La Commissione, rilevata la rituale notifica, ai soggetti interessati,
dell’atto di deferimento dell’avviso di convocazione per la trattazione del
giudizio alla sessione odierna, ascoltate le argomentazioni svolte dal
rappresentante della Procura Federale a supporto delle richieste come sopra
formulate, è pervenuta al convincimento di doversi affermare la responsabilità
dei soggetti deferiti in merito a quanto loro rispettivamente contestato.
In sede di graduazione delle sanzioni da irrogarsi, ritiene equo
comminarsi al presidente Lucci l’inibizione ed alla società l’ammenda di
2.500,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Luigino Lucci, presidente della società A.C. Bellaria Marina S.r.l.
l’inibizione per un mese ed alla suddetta società l’ammenda di 2.500,00 euro.
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