LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 22/C del 6/9/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO “ C O P P A I T A L I A S E R I E C “ GARA NOCERINA – GALLIPOLI DEL 21 AGOSTO 2005 E RECLAMO SOCIETA’ GALLIPOLI (Com. Uff. n. 13/Cit del 23.8.2005
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 22/C del 6/9/2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
“ C O P P A I T A L I A S E R I E C “
GARA NOCERINA – GALLIPOLI DEL 21 AGOSTO 2005 E RECLAMO SOCIETA’
GALLIPOLI (Com. Uff. n. 13/Cit del 23.8.2005)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, nonchè il reclamo proposto dalla società Gallipoli in ordine alla
regolarità della gara in oggetto,
- verificata la ritualità del gravame e la propria competenza,
o s s e r v a
- Con atto del 22.8.2005 pervenuto il successivo 26 Agosto 2005 proponeva nei termini
e secondo rito reclamo la società Gallipoli in ordine alla gara in oggetto.
- Si segnalava che nell’incontro in questione la società Nocerina aveva schierato il
calciatore Schettino Giovanni già in forza alla società Nuova Nardò.
- Tanto premesso si rimarcava che il calciatore in questione era stato impiegato in
violazione delle N.O.I.F. in quanto privo dei requisiti richiesti ed in particolare di quello
del tesseramento, posto che alla data della gara risultava tesserato con altra società
ed era privo del visto di esecutività.
- Alla luce delle segnalate censure venivano acquisiti, i documenti di Lega attinenti la
posizione del calciatore Schettino Giovanni ed in particolare la documentazione
dell’Ufficio Tesseramento.
- L’esame degli atti consentiva di verificare che il calciatore in questione (quale diretta
conseguenza del dovuto nulla-osta fornito dalla società di provenienza) otteneva il
visto di esecutività alla variazione di tesseramento dalla Società Nuova Nardò alla
Società Nocerina in data 24.8.2005.
- Alla luce di tali oggettive emergenze e verificato che la gara in questione è stata
disputata in data 21.8.2005, ritiene questo Giudice Sportivo meritevole di
accoglimento la domanda proposta con il gravame in esame in applicazione dell’art.
12 comma 5 lett. a) del C.G.S..
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
di infliggere, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Gallipoli la punizione
sportiva della perdita della gara Nocerina – Gallipoli con il punteggio di 0-3 a favore della
società Gallipoli.
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