LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.237/C del 28/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” GARA REGGIANA – SASSUOLO DEL 19 FEBBRAIO 2006 (delibera Commissione Disciplinare Com. Uff. n. 234/C del 24.2.2006

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.237/C del 28/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " GARA REGGIANA - SASSUOLO DEL 19 FEBBRAIO 2006 (delibera Commissione Disciplinare Com. Uff. n. 234/C del 24.2.2006 - Il Giudice Sportivo, letta la decisione della Commissione Disciplinare di questa Lega adottata in data 24 Febbraio 2006 con cui revoca la squalifica di una gara effettiva per recidività in ammonizioni al calciatore ANNONI PAOLO della società Reggiana; - rilevato che la delibera di revoca è stata adottata con il mezzo televisivo (Art. 31 a5 del Codice di Giustizia Sportiva) che ha offerto piena prova della estraneità del calciatore ANNONI PAOLO (Reggiana), in riferimento all’ ammonizione al 32’ del 2° tempo, mentre viene dimostrato che a commettere il fallo è stato il calciatore n. 6 STEFANI MIRKO della medesima società; - ritenuto, pertanto, che nei confronti di quest’ultimo, occorre adottare i dovuti provvedimenti disciplinari; - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di ammonire il calciatore STEFANI MIRKO (Reggiana) per condotta scorretta verso un avversario (V INFR);
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