LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.238/C del 01/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE PAOLO ANNONI (C.U. N.227/C DEL 21/2/2006 GARA REGGIANA-SASSUOLO DEL 19 FEBBRAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.238/C del 01/03/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO
SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE PAOLO ANNONI (C.U.
N.227/C DEL 21/2/2006 GARA REGGIANA-SASSUOLO DEL 19 FEBBRAIO
2006).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha presentato ricorso la società
A.C. Reggiana 1919 S.p.a. richiedendo la revoca del provvedimento.
Tale richiesta viene motivata con un presunto errore di persona che
avrebbe indotto il direttore di gara ad ammonire un calciatore diverso da
quello a cui andava addebitato il fallo di gioco. A tal scopo la ricorrente
richiede l’acquisizione della prova televisiva ai sensi dell’art.31 comma a2)
C.G.S.-.
All’odierna riunione sono intervenuti un rappresentante della società ed
il calciatore Paolo Annoni i quali hanno depositato una video-cassetta
contenente la registrazione della gara in oggetto.
La Commissione, verificatane la piena garanzia documentale, ha preso
visione della cassetta traendone le seguenti conclusioni: al 32° del secondo
tempo l’ammonizione comminata dall’arbitro per gioco falloso veniva
erroneamente riferita al calciatore numero 3 della Reggiana Annoni Paolo
mentre il fallo oggetto della sanzione veniva chiaramente commesso dal
numero 6 della Reggiana che in base alla distinta della gara viene individuato
in Mirko Stefani.
Pertanto, verificato che i documenti ufficiali indicano quale ammonito
un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione, la Commissione delibera la
revoca della sanzione comminata con il provvedimento qui impugnato e
rimette gli atti al Giudice Sportivo per i conseguenti provvedimenti.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di revocare al calciatore Paolo Annoni (A.C. Reggiana 1919 S.p.a.) la
sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al quale vengono rimessi gli atti.
La tassa non va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.238/C del 01/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE PAOLO ANNONI (C.U. N.227/C DEL 21/2/2006 GARA REGGIANA-SASSUOLO DEL 19 FEBBRAIO 2006)."