LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.240/C del 01/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2004-2005 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO ROSSI, ALLENATORE DELLA SOCIETÀ A.C. LUMEZZANE, E DELLA SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.240/C del 01/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2004-2005 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO ROSSI, ALLENATORE DELLA SOCIETÀ A.C. LUMEZZANE, E DELLA SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A.-. Su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. è stata contestata – a Marco Rossi, allenatore della società A.C. Lumezzane S.p.a., la violazione dell’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver spintonato all’ingresso degli spogliatoi un avversario dando origine ad una rissa in occasione della gara Vittoria-Lumezzane del 13/3/2005; - alla società A.C. Lumezzane S.p.a. per responsabilità oggettiva, la violazione di cui all’art.2 comma 4 C.G.S. per l’addebito contestato al proprio tesserato. Con memoria difensiva depositata nelle forme e nei termini di rito, i deferiti hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti loro contestati, previo un eventuale supplemento di istruttoria. All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale avv. Bagattini e l’avv. Ghirardi per i deferiti hanno concluso come da verbale. Osserva la Commissione che dagli accertamenti effettuati dal collaboratore dell’Ufficio Indagini e dal rapporto dell’arbitro è emerso: 1) che alla fine del primo tempo all’interno del tunnel che conduce agli spogliatoi stazionavano delle persone non autorizzate, tra le quali il Morreale; 2) che almeno una di esse con fare e tono minaccioso rivolse all’arbitro delle parole gravemente ingiuriose (vedi rapporto dell’arbitro); 3) che il Rossi, forse provocato dalle persone che si trovavano nel tunnel, al solo scopo di sottrarsi velocemente a tali provocazioni per farsi largo e guadagnare lo spogliatoio spingeva il Morreale, che andava a sbattere contro il muro senza subire alcuna lesione degna di nota dal punto di vista medico; 4) che l’assembramento, in precedenza formatosi, si era subito sciolto con l’allontanamento delle persone non autorizzate. Le suddette circostanze di fatto appaiono, ad avviso di questa Commissione, tali da giustificare nel Rossi la fondata persuasione di essersi trovato in una situazione di pericolo, tale da determinare la necessità di un’azione difensiva, concretatasi nella spinta data al Morreale, che appare sorretta dalla ragionevole convinzione di essere sul punto di subire un’aggressione e di dovere trovare un immediato rifugio nello spogliatoio della propria squadra per sottrarvisi. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Marco Rossi e società A.C. Lumezzane S.p.a. dall’addebito loro contestato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it