LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.249/C del 08/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANTONIO DE ROSA ED AMMENDA 5.000,00 EURO (C.U. N.227/C DEL 21/2/2006 GARA SAMBENEDETTESE-RAVENNA DEL 19 FEBBRAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.249/C del 08/03/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANTONIO DE ROSA
ED AMMENDA 5.000,00 EURO (C.U. N.227/C DEL 21/2/2006 GARA
SAMBENEDETTESE-RAVENNA DEL 19 FEBBRAIO 2006).
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società S.S.
Sambenedettese Calcio S.r.l. al fine di ottenere la riduzione a due gare
effettive della squalifica inflitta al calciatore Antonio De Rosa nonché una
congrua riduzione dell’ammenda irrogata alla società.
Risulta dal rapporto dell’assistente dell’arbitro, integralmente
confermato in sede di supplemento, che al 48° del secondo tempo il De Rosa,
a gioco fermo dopo che era stata annullata una rete alla Sambenedettese, -
“arrivando di corsa verso il portiere del Ravenna lo colpiva volontariamente
con un calcio ad una coscia con intento di procurargli danno fisico”.
Ciò premesso, ritiene la Commissione che colpire con un calcio
l’avversario, peraltro a gioco fermo, costituisca un atto oggettivamente idoneo
a causargli un danno fisico, sicchè il fatto che da tale comportamento,
oggettivamente e soggettivamente violento, non sia derivato alcun danno
fisico al portiere della squadra avversaria, deve ritenersi inifluente ai fini della
determinazione della sanzione, atteso che, secondo la normativa vigente si
richiede per la sussistenza di un atto sanzionabile nel minimo con tre giornate
di squalifica l’oggettiva idoneità della condotta a cagionare danno fisico
all’avversario e la intenzionale gravità di tale gesto sul piano dell’elemento
psicologico.
Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art.14
comma 2 bis, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva che la sanzione irrogata
in prime cure sia equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto.
Anche il secondo motivo di reclamo deve ritenersi destituito di
fondamento alla luce delle risultanze degli atti ufficiali da cui sono emersi:
1) il lancio in campo di bottigliette piene ed agrumi;
2) il tentativo da parte di alcuni sostenitori della Sambendettese di premere
contro la recinzione con l’intento di forzarla;
3) le ingiurie, le minacce e gli spintoni nei confronti dell’arbitro e di un suo
assistente da parte di una persona non identificata che sostava indebitamente
per diretta responsabilità della società ospitante nel terreno di gioco;
4) le ripetute grida offensive e minacciose proferite da alcuni esagitati nei
confronti degli ufficiali di gara, che dovettero essere posti sotto tutela della
forza pubblica.
Tali fatti dimostrativi di una esasperata animosità da parte della
tifoseria locale, che non può essere giustificata in nessuno modo
dall’andamento della gara, inducono questa Commissione a ritenere
proporzionata alla gravità dei fatti medesimi la sanzione di 5.000,00 euro
irrogata dal Primo Giudice.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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