LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.249/C del 08/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE SALVATORE DI SOMMA ED AMMENDA 3.200,00 EURO (C.U. N.227/C DEL 21/2/2006 GARA JUVE STABIA-NAPOLI DEL 19 FEBBRAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.249/C del 08/03/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE SALVATORE DI SOMMA ED
AMMENDA 3.200,00 EURO (C.U. N.227/C DEL 21/2/2006 GARA JUVE
STABIA-NAPOLI DEL 19 FEBBRAIO 2006).
Contro tale delibera ha proposta reclamo la società S.S. Juve Stabia
S.r.l. al fine di ottenere: 1) la riduzione della squalifica all’allenatore Salvatore
Di Somma limitandola al pre-sofferto (una giornata); 2) un’adeguata
diminuzione dell’ammenda ingiustamente inflitta alla medesima società.
Il difensore della società ha insistito per l’accoglimento del reclamo,
ribadendone le motivazioni.
Per quanto attiene alla prima doglianza, ritiene la Commissione che
deve ritenersi attendibile quanto puntualmente riferito dal collaboratore
dell’Ufficio Indagini, atteso che le espressioni ingiuriose e minacciose proferite
dall’allenatore Di Somma nei confronti dei giocatori del Napoli, Maldonado e
Fontana, ebbero a coincidere temporalmente con l’ammonizione loro inflitta
dal direttore di gara per falli commessi nei confronti degli avversari. Deve
inoltre ritenersi irrilevante la dichiarazione rilasciata dal calciatore del Napoli,
Fontana, che asserisce di non avere sentito alcuna frase offensiva o
minacciosa, avuto riguardo al fatto che nessuna dichiarazione in tal senso è
stata fatta dall’altro calciatore del Napoli, Maldonado, cui ha fatto riferimento il
collaboratore dell’Ufficio Indagini.
Da tali risultanze non può non scaturire la reiezione del reclamo.
Anche il secondo motivo di reclamo è destituito di fondamento e va,
pertanto, disatteso alla luce delle risultanze degli atti ufficiali, da cui è emerso
– vedi rapporto del direttore di gara e del collaboratore dell’Ufficio Indagini –
che i sostenitori della Juve Stabia accesero sette od otto fumogeni, ritardando
l’inizio della gara di 7 minuti, e tre bengala.
Ne consegue che la sanzione irrogata in prime cure, peraltro vicina al
minimo edittale – vedi art.62 comma 2 bis N.O.I.F. in relazione all’art.10
commi 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva -, deve ritenersi congrua.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Juve Stabia S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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